Data: 17/05/2020 15:30:00 - Autore: Bruno Acquas

Avv. Bruno Acquas - Nella tutela finanziaria la prevenzione rappresenta il principale strumento di difesa dell'investitore. Nel corso della disamina vedremo, quantomeno sotto un profilo giuridico, come imparare a scegliere il proprio Intermediario finanziario estero.

Il fenomeno del trading online

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Sempre più persone si affacciano al mondo degli investimenti finanziari, spesso attratte da persone che millantano guadagni facili e di rilevante entità.
Ovviamente investire i propri risparmi di per sé non è fonte di biasimo. Tuttavia è importante che l'investitore conosca i rischi legati sia all'investimento, che alla scelta dell'Intermediario finanziario (c.d. Broker).
Negli ultimi anni sono state create tantissime piattaforme di trading online i cui Broker hanno prevalentemente la sede dichiarata in paradisi fiscali (quali, ad esempio, le Isole Marshall) o in due precisi Stati europei: il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.

L'autorizzazione della CONSOB

Come è noto la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) è l'Ente preposto alla vigilanza e alla tutela interna del mercato regolamentato.
Nel sito della CONSOB vi sono due sezioni di particolare rilievo:
1) nella prima sono contenuti gli elenchi dei Broker esteri autorizzati ad operare in Italia;
2) nella seconda vengono segnalati i Broker che operano illegalmente.
In virtù di questa breve premessa, prima di depositare i propri risparmi in un conto trading, occorre verificare se l'autorizzazione del Broker sia indicata negli elenchi della CONSOB. In difetto, siamo in presenza di un Intermediario non autorizzato ad operare in Italia, il quale con tutta probabilità non vi restituirà più il denaro che depositerete.
Ed infatti, aumentano sempre più le segnalazioni di investitori che non sono riusciti a prelevare i soldi depositati nel conto trading: in queste circostanze purtroppo è spesso complicato intervenire con profitto, ragion per cui la prevenzione è fondamentale.
Tuttavia non è sufficiente visionare il sito della CONSOB. Può capitare che quest'ultima si limiti a recepire l'autorizzazione concessa dall'Autorità di vigilanza di un altro Stato. In questo caso sarà opportuno verificare nel sito dell'Autorità estera se effettivamente l'autorizzazione sia sussistente.

I vantaggi di un Broker munito di autorizzazione

Una volta che sia stato appurato che il Broker possegga l'autorizzazione ad operare in Italia, è opportuno conoscere i seguenti aspetti giuridici, all'ulteriore fine di scegliere con maggiore cura e consapevolezza a chi affidare i propri risparmi.
Per dovere di sintesi, considerato che la quasi totalità dei Broker aventi sede dichiarata in paradisi fiscali operi senza autorizzazioni e tenuto conto del fatto che i più noti Broker europei hanno sede nel Regno Unito o nella Repubblica di Cipro, la trattazione sarà limitata a quest'ultima tipologia di Intermediari finanziari.
In primo luogo l'investitore potrà sempre inviare degli esposti all'Autorità di vigilanza ove ha sede il Broker. Precipuamente nel Regno Unito faremo, quindi, riferimento alla Financial Conduct Authority (FCA), mentre nella Repubblica di Cipro alla Cyprus securities and exchange commission (CySec).
In secondo luogo il risparmiatore, in caso di contrasti con il Broker, potrà rivolgere - anche autonomamente - le proprie doglianze al Mediatore Finanziario (Financial Ombudsman) attraverso una procedura telematica prevista rigorosamente in lingua inglese.
L'ultimo vantaggio è rappresentato dalla possibilità per l'investitore retail (ossia non professionale o istituzionale), in caso di dichiarata insolvenza del Broker, di beneficiare dei fondi di indennizzo che questi due Stati hanno attivato in maniera permanente.
A questo riguardo è, però, fondamentale sottolinearne le differenze: il fondo di indennizzo cipriota (I.C.F.) può liquidare fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Diversamente il fondo del Regno Unito (FSCS) può liquidare fino ad un massimo di 85.000,00 sterline.
Anche stavolta sarà possibile tutelarsi autonomamente seguendo la relativa procedura telematica prevista nella sola lingua inglese.
In ogni caso, sia che vogliate presentare un esposto, o un ricorso al Financial Ombudsman, od ancora una domanda di indennizzo, è comunque possibile delegare un professionista che vi assista nella relativa procedura.
Avv. Bruno Acquas
Via Roma 149 - Cagliari
brunoacquas@yahoo.it / 070670212

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