Data: 01/08/2022 15:00:00 - Autore: Marco Sicolo

L'atto illecito come fonte di obbligazione

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L'ordinamento italiano prevede che le obbligazioni civili possano nascere dalla volont� contrattuale delle parti, dal verificarsi di un fatto illecito, dalla promessa unilaterale di un singolo soggetto e negli altri casi previsti dalla legge.

Tale previsione � contenuta nell'art. 1173 del codice civile. In questa breve guida approfondiremo gli aspetti relativi alle obbligazioni nascenti da atto illecito.

La responsabilit� extracontrattuale

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Sebbene la norma citata faccia espresso riferimento al fatto illecito quale fonte di obbligazione, si ritiene che tale locuzione vada riferita pi� in particolare all'atto illecito, ad un comportamento, cio�, che sia stato posto in essere volontariamente da un soggetto.

A norma dell'art. 2043 c.c., regola fondante della c.d. responsabilit� aquiliana o extracontrattuale, l'atto illecito rileva quale fonte di obbligazione quando esso cagioni un danno ingiusto ad un altro soggetto, comportando in capo al soggetto che l'ha compiuto l'obbligo di risarcimento.

A tal fine, � necessario che il fatto dannoso sia imputabile al soggetto che ha compiuto l'azione (o abbia omesso di agire) con colpa o dolo. L'imputabilit�, in particolare, � esclusa quando si accerti che l'agente non era capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto (c.d. incapacit� naturale).

L'obbligo di risarcimento del danno

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L'accertamento della sussistenza della responsabilit� extracontrattuale, cos� come quello dell'imputabilit� dell'atto al soggetto che l'ha compiuto e del nesso causale intercorrente tra atto illecito ed evento dannoso, � da compiersi in sede giudiziale in base alle circostanze del singolo caso concreto.

Qualora emerga tale responsabilit�, il conseguente obbligo di risarcimento del danno risponder� ai dettami degli artt. 1223 c.c. segg., e in particolare sar� diretto al ristoro del danno nelle sue componenti del lucro cessante e del danno emergente, cio� del mancato guadagno e della perdita subita.

Responsabilit� oggettiva e indiretta

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A norma del codice civile, la responsabilit� per atto illecito non si configura solo nei casi sopra esaminati, in cui emerga un profilo di colpa che renda il soggetto responsabile ex art. 2043 c.c.

Infatti, le disposizioni immediatamente successive a tale norma prevedono una serie di casi in cui la responsabilit� e il conseguente obbligo di risarcimento del danno scaturiscono da fattori diversi dalla colpa del soggetto che ha compiuto l'atto.

In particolare, tali previsioni normative individuano i casi di responsabilit� indiretta e di responsabilit� oggettiva.

La responsabilit� per fatto altrui

La responsabilit� indiretta, o per fatto altrui, � prevista dall'art. 2047 c.c. in capo a chi sia tenuto alla sorveglianza di un soggetto incapace di intendere e di volere, nel caso in cui quest'ultimo abbia cagionato un danno a terzi.

Tale ipotesi riguarda, ad esempio, il personale scolastico e quello addetto alle strutture sanitarie e ospedaliere.

Pi� specificamente ai genitori, invece, si riferisce il primo comma del successivo art. 2048 c.c., ove questi vengono considerati responsabili in riferimento al danno causato dai figli con essi conviventi. L'articolo in esame coinvolge anche la responsabilit� del personale scolastico.

Parimenti, identifica un caso di responsabilit� per fatto altrui anche l'ipotesi contemplata dall'art. 2049 c.c., in base al quale i padroni e i committenti rispondono dei danni cagionati dai loro commessi (ad esempio, l'imprenditore che risponde del danno cagionato dal dipendente, in solido con quest'ultimo).

Rientra in tale novero anche la responsabilit� ex art. 2054 c.c. del proprietario di un veicolo per i danni arrecati dal conducente.

Responsabilit� oggettiva

Per quanto riguarda, invece, i casi di responsabilit� oggettiva previsti dalla normativa, ricollegati all'insorgere di un danno dovuto a fatto illecito, � possibile individuare i seguenti casi: la responsabilit� per i danni cagionati dall'esercizio di attivit� pericolose, da cose in custodia, da animali, dalla rovina di edifici e dalla circolazione di veicoli a motore (artt. 2050-2054 c.c.), oltre alla responsabilit� oggettiva del fabbricante per danni causati da prodotti difettosi (v. Codice del consumo, d.lgs. 206/05).


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