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Data: 14/05/2020 19:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Si chiama tax credit vacanze, il cosiddetto bonus vacanze, di cui si occupa l'art. 183 del decreto Rilancio, nella parte dedicata a misure per turismo e cultura.
Che cos'è il bonus vacanze[Torna su]
Il tax credit vacanze è un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Bonus vacanze, a chi è riconosciuto[Torna su]
Il bonus vacanze è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il credito può essere utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Bonus vacanze, condizioni e modalità[Torna su]
Per le condizioni relative al bonus vacanza, a pena di decadenza, le spese dovranno essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast. Inoltre, il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Ed ancora il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Bonus vacanze, fruibilità del credito[Torna su]
Il credito è fruibile solo nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d' imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. Dovrà essere l'Agenzia delle entrate a provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
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