Data: 17/05/2020 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 8948/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie le ragioni di un lavoratore, che si � visto respingere in sede di merito la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro. Per gli Ermellini ha ragione il lavoratore quando afferma che anche le malattie psicofisiche che non sono ricomprese nelle tabelle. La giurisprudenza della stessa Cassazione, della Corte Costituzionale, cos� come l'evoluzione della normativa fanno concludere che qualsiasi attivit� lavorativa deve ritenersi assicurata dall'Inail anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che � causa della malattia.

Mobbing come malattia professionale

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LA Corte d'Appello accoglie i motivi di gravame sollevati dall'Inail e nega al lavoratore il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui � affetto, causata dalla condotta vessatoria del datore di lavoro. Per il giudice dell'impugnazione le malattie che non derivano in modo diretto dalle lavorazioni elencate nell'art. 1 del d.p.r n. 1124/1965, richiamando a conferma di tale decisione il provvedimento del Consiglio di Stato n. 1576/2009. Non � quindi indennizzabile il danno da "costrittivit� organizzativa" come il mobbing.

Costrittivit� organizzativa indennizzabile

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Il lavoratore soccombente solleva in sede di legittimit� i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo motivo rileva che la "costrittivit� organizzativa" � in realt� indennizzabile ai sensi del DPR n. 1124/1965, anche se non tabellata, in quanto rischio specifico improprio comunque tutelato.
  • Con il secondo rileva che, con il decreto 11 dicembre 2009, il Ministro del Lavoro ha approvato una nuova tabella "in cui ha inserito espressamente le disfunzioni della organizzazione del lavoro, vale a dire la cd. costrittivit� organizzativa, nella lista due."
  • Con il terzo infine rileva l'omesso esame da parte della Corte di un fatto decisivo, ossia le ragioni per le quali ha subito dal 2005 una sottrazione di compiti da parte del presidente della cooperativa, costringendolo a un'attivit� forzata.

Il mobbing, anche se non � una malattia tabellata, � indennizzabile dall'Inail

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Con l'ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione taglia corto sul primo motivo, ritenendolo infondato e dichiara assorbito il terzo. Sul secondo motivo invece, che verte sul fulcro della questione della indennizzabilit� del mobbing lamentato dal ricorrente, la Corte si sofferma pi� a lungo, ritenendolo fondato.

La Corte rileva come da risalente e costante orientamento in materia di assicurazione sociale di cui all'art. 1 del DPR n. 1124/1965 non rileva solo il rischio specifico delle lavorazioni, ma anche quello improprio, come chiarito in diverse sentenze. Nel tempo anche la normativa ha esteso la tutela assicurativa, basti pensare agli infortuni in itinere, alla nozione di rischio ambientale, che fa riferimento appunto alla pericolosit� insita nel luogo di lavoro. Importante altres� il contributo della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la copertura assicurativa a malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purch� si dimostri la causa di lavoro.

La conferma di tale assunto si ritrova anche nella legge n. 38/2000, all'art. 10, co. 4, la quale chiarisce che "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale."

Gli Ermellini affermano pertanto che, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale illustrata "nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalit� della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica."

La conclusione secondo cui ogni forma di tecnopatia causata dall'attivit� lavorativa deve ritenersi indennizzabile dall'Inail, anche se non compresa nelle tabelle, purch� il lavoratore dimostri il nesso di causa, risulta coperta dall'art. 38 della Costituzione, che tutela l'infortunio in s� quando incide sulla capacit� di lavorare. Tutela, quella garantita dall'art. 38 della Costituzione, che al comma 2 prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit� e vecchiaia, disoccupazione involontaria" da leggere coordinatamente con l'art. 32 del testo costituzionale che tutela la salute.

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