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Data: 16/05/2020 19:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Un consiglio dei ministri lunghissimo, iniziato all'ora di pranzo, interrotto più volte, fino alla conclusione nel cuore della notte. Come chiarisce una nota «Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19». Il decreto n. 33/2020 (sotto allegato) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 16 maggio.
Nuovo decreto, il quadro normativo ed il ruolo delle regioni[Torna su]
Il decreto legge delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Il decreto elimina, dal 18 maggio, ogni limitazione agli spostamenti all'interno del territorio regionale. Ancora vietati i trasferimenti nelle altre regioni fino al 2 giugno compreso. La palla passa adesso alle Regioni.
Nuovo decreto e spostamenti[Torna su]
Il nuovo decreto legge stabilisce che, dal 18 maggio 2020, sono liberi gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale solo nel caso di specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in queste aree. Confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al coronavirus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (vedi anche Celebrazioni liturgiche: il testo del protocollo Cei).
Nuovo decreto e attività economiche e produttive[Torna su]
Ripartono dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali che, tuttavia, dovranno ù svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Toccherà alle Regioni, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale. |
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