Data: 17/05/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - In data 11 maggio 2020 il Direttore Generale per i servizi informatici automatizzati, alla luce delle modifiche intervenute negli ultimi mesi nel settore giustizia a causa dell'emergenza Covid-19, ha emesso un provvedimento (sotto allegato), con cui fornisce agli avvocati indicazioni chiare sulla procedura, sul formato dei documenti e sul possibile esito del deposito online degli atti difensivi successivi alla alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Un sistema di trasmissione che, come chiarito nel provvedimento, utilizza algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi, per garantire la sicurezza del deposito.

Deposito telematico atti difensivi dopo l'avviso di conclusione delle indagini

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Il Direttore generale per i servizi informatici automatizzati ha emanato in data 11 maggio 2020 un provvedimento contenente le specifiche tecniche per il deposito degli atti difensivi. Come previsto dall'art. 415 bis comma 3, infatti quando il Pubblico Ministero procede alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, tale atto: "contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi."

Requisiti di accesso al PDP (Portale Deposito atti Penali)

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Il provvedimento chiarisce che per poter accedere al portale per il deposito degli atti penali la nomina del difensore deve essere annotata preventivamente nel Re.Ge.Web, che è il modulo del sistema informatico della cognizione penale, per gestire i registri di cancelleria. Atto di nomina che deve avvenire in forma di documento informatico in formato Pdf, e sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata in formato PAdES e CAdEs. Accesso che in ogni caso è consentito solo agli avvocati iscritti nel ReGIndE.

Come accedere al Portale Deposito Atti Penali

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Dopo l'annotazione della nomina del difensore nel Re.Ge.Web si può quindi accedere portale per il deposito degli atti penali dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo http://pst.giustizia.it attraverso l'area riservata in cui è possibile entrare previa identificazione informatica mediante carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi e, sul punto di accesso, tramite autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro).

Formato degli atti e dei documenti allegati

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L'atto da depositare deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata e deve essere presentato in formato pdf ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, non da immagini, per permettere le operazioni di copia e incolla attraverso la selezione di parti di esso. Per quanto riguarda i documenti da allegare devono essere anch'essi in formato pdf e sottoscritti con firma digitale o elettronica.

Deposito degli atti: esiti possibili

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Gli avvocati che procedono al deposito degli atti devono effettuare i seguenti passaggi:

  • inserire i dati richiesti dal sistema;
  • caricare gli atti e gli allegati;
  • dare invio.

Completata la procedura il sistema rilascia la ricevuta di accettazione del deposito, che può essere scaricata e che è comunque disponibile sul PDP, che contiene:

  • un identificativo unico nazionale anno/numero;
  • i dati inseriti da chi ha depositato l'atto e i documenti;
  • la data e l'orario dell'invio.

Una volta effettuato il deposito l'avvocato può controllarne l'esito attraverso i seguenti valori:

  • inviato: significa che l'invio è avvenuto con successo;
  • in transito: l'atto e i documenti sono in attesa di smistamento;
  • fase di verifica: deposito pervenuto;
  • accolto: l'atto è stato associato al relativo procedimento;
  • rigettato: il deposito è stato rifiutato ed è possibile controllare la motivazione sul portale;
  • errore tecnico: il deposito non è avvenuto per problemi di sistema, l'avvocato deve quindi ripetere l'operazione.

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