Data: 17/05/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cosa sono i compro oro

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I compro oro sono attività commerciali che compiono in via esclusiva o secondaria rispetto a quella prevalente, operazioni di acquisto di beni in oro, metalli preziosi sotto forma di prodotto finito o gioielli, rottami, cascami, avanzi di oro o materiale gemmologico. Una volta che l'esercente abbia acquistato da un privato cose preziose, non può venderle o alterarle prima che siano decorsi 10 giorni.

Chi può esercitare l'attività di compro oro

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L'attività di compro oro è riservata ai soggetti iscritti nel registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo degli Agenti e Mediatori. Iscrizione soggetta al versamento dei contributi periodici dovuti all'OAM, il cui mancato rispetto comporta la non iscrizione o la cancellazione dal registro.

L'iscrizione al registro degli operatori del compro oro è requisito indefettibile per esercitare legittimamente l'attività, in assenza si incorre nel reato di esercizio abusivo dell'attività, che comporta la pena della reclusione da 6 mesi a quattro anni e la multa da 2000 a 10.000 euro.

Licenza del questore

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Per iscriversi al registro degli operatori compro oro è però necessario essere in possesso della licenza specifica per l'attività in materia di oggetti preziosi, la cui disciplina è contenuta nel TU di pubblica Sicurezza Regio Decreto n. 773/1931, che all'art. 127 ne sancisce la validità "per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse."

Obblighi a carico dei compro oro

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Gli esercenti, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92/2017, che detta proprio le disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, sono obbligati, in virtù della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea al rispetto di tutta una serie di obblighi.

  • Identificare il cliente e verificare la sua identità chiedendo di presentare un documento d'identità o altro di valore equipollente (es. patente di guida).
  • Obbligo di utilizzare un conto corrente, bancario o postale, dedicato alle transazioni finanziarie effettuate in occasione di operazioni di compro oro.
  • Predisporre per ogni operazione di compro oro una scheda contenete i dati identificativi del cliente, la descrizione sintetica dell'oggetto prezioso indicandone qualità, natura, quotazione, valutazione, due fotografie in formato digitale in due prospettive diverse; la data e l'ora dell'operazione; l'importo riconosciuto, il mezzo di pagamento e ulteriori dati relativi alla destinazione, cessione e vendita del bene.
  • Conservare la scheda, i dati del cliente e la ricevuta per 10 anni in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di privacy e antiriciclaggio, in modalità da consentirne l'accesso alle autorità competenti e da impedirne l'alterazione.
  • Obbligo di segnalare alla UIF (Unità d'Informazione Finanziaria) le operazioni sospette, secondo le indicazioni generali e gli indirizzi operativi contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore della UIF.

Limiti all'utilizzo del contante

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Quando l'operazione del compro oro ha un valore pari o superiore ai 500 euro, è obbligatorio procedere al pagamento con sistemi tracciabili, diversi dal denaro contante, tali da rendere agevole la riconducibilità al disponente. Il limite dei 500 euro è obbligatorio indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita avvengano con un'operazione unica o più operazioni frazionate.

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