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Data: 17/05/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cosa sono i compro oro[Torna su]
I compro oro sono attività commerciali che compiono in via esclusiva o secondaria rispetto a quella prevalente, operazioni di acquisto di beni in oro, metalli preziosi sotto forma di prodotto finito o gioielli, rottami, cascami, avanzi di oro o materiale gemmologico. Una volta che l'esercente abbia acquistato da un privato cose preziose, non può venderle o alterarle prima che siano decorsi 10 giorni. Chi può esercitare l'attività di compro oro[Torna su]
L'attività di compro oro è riservata ai soggetti iscritti nel registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo degli Agenti e Mediatori. Iscrizione soggetta al versamento dei contributi periodici dovuti all'OAM, il cui mancato rispetto comporta la non iscrizione o la cancellazione dal registro. L'iscrizione al registro degli operatori del compro oro è requisito indefettibile per esercitare legittimamente l'attività, in assenza si incorre nel reato di esercizio abusivo dell'attività, che comporta la pena della reclusione da 6 mesi a quattro anni e la multa da 2000 a 10.000 euro. Licenza del questore[Torna su]
Per iscriversi al registro degli operatori compro oro è però necessario essere in possesso della licenza specifica per l'attività in materia di oggetti preziosi, la cui disciplina è contenuta nel TU di pubblica Sicurezza Regio Decreto n. 773/1931, che all'art. 127 ne sancisce la validità "per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse." Obblighi a carico dei compro oro[Torna su]
Gli esercenti, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92/2017, che detta proprio le disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, sono obbligati, in virtù della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea al rispetto di tutta una serie di obblighi.
Limiti all'utilizzo del contante[Torna su]
Quando l'operazione del compro oro ha un valore pari o superiore ai 500 euro, è obbligatorio procedere al pagamento con sistemi tracciabili, diversi dal denaro contante, tali da rendere agevole la riconducibilità al disponente. Il limite dei 500 euro è obbligatorio indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita avvengano con un'operazione unica o più operazioni frazionate. Leggi anche Limite contanti: la guida |
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