Data: 22/05/2020 15:30:00 - Autore: Andrea Berto

La zona di franchigia prevista dal Dpr 380/2001

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Dalla verifica tra lo stato di fatto (cio� quanto effettivamente realizzato), con quello di progetto depositato negli atti comunali, pu� risultare che un immobile sia stato modificato o realizzato con alcune difformit� rispetto al titolo edilizio.

In tal caso si parla di parziale difformit� dal permesso di costruire e l'art. 34 del DPR 380/2001 prevede che le parti non conformi siano rimosse dal responsabile dell'abuso.

Sempre l'art. 34 prevede una "zona di franchigia" nel senso che un intervento, in s� parzialmente difforme, realizzato per� entro il limite della c. d. "tolleranza di cantiere", non � riconducibile nella categoria della difformit� parziale, ma rientra nella irrilevanza ai fini edilizi, con la conseguenza della sua non sanzionabilit�.

La zona di franchigia � stabilita dal comma 2-ter dello stesso art. 34 secondo cui "non si ha parziale difformit� del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unit� immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali".

Tale disposizione (che � entrata in vigore nel 2011) ha recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui lievi scostamenti rispetto alle misurazioni previste in progetto, i quali si presentino plausibili nell'ambito della tecnica costruttiva utilizzata, non possono considerarsi come difformit� rispetto al titolo edilizio rilasciato, dovendosi essi farsi rientrare nel margine di tollerabilit� consueto, legato sia alla difficolt� di perfetta realizzazione delle previsioni di progetto sia ai limiti degli strumenti di misurazione.

Il regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata introdotto con il DPR 31 del 13 febbraio 2017, ha esteso la tolleranza del 2% anche agli interventi soggetti a vincolo paesaggistico. Secondo il regolamento, infatti, non sono da considerare abusivi dal punto di vista paesaggistico, le opere e gli interventi edilizi che siano stati realizzati discostandosi - entro il limite del 2 per cento - dalle misure previste nel progetto autorizzato ai fini paesaggistici e relativi a cinque parametri: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

Interpretazioni della giurisprudenza

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Nelle applicazioni giurisprudenziali la percentuale � computata sul complesso dell'unit� immobiliare e non rispetto ai singoli elementi architettonici: come stabilisce, ad esempio, la sentenza del TAR Veneto, n. 225 del 2020 che fa riferimento all'altezza "effettiva".

Sempre secondo i giudici amministrativi, per valutare la rilevanza degli scostamenti, non si deve fare riferimento alle definizioni ed al metodo di misurazione degli elementi geometrici contenute nel piano regolatore comunale.

I parametri urbanistici, infatti, definiscono gli elementi rilevanti per la determinazione della capacit� edificatoria di un fondo. Ad essi pu� farsi riferimento per valutare la sostanziale conformit� alla disciplina urbanistico-edilizia di un intervento realizzato in difformit� dal progetto assentito ai fini di una sanatoria (cos� TAR Veneto, n. 1013 del 2019).

Limiti quantitativi

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L'ipotesi regolata dal comma 2-ter dell'art. 34 DPR 380/2001 definisce, invece, i limiti quantitativi entro i quali gli eventuali scostamenti dalle misure progettuali non sono ritenuti causa di difformit� dell'opera rispetto al progetto.

L'art. 34 infatti, si riferisce espressamente alle "misure progettuali" e consente di escludere, come abbiamo visto, dall'ambito delle difformit� rilevanti ai fini sanzionatori quelle che si verificano a causa di un fisiologico scarto tra la precisione del disegno e la realizzazione, o dalla consistenza dei materiali, o dalla necessit� di modesti adeguamenti in sede esecutiva e, pertanto, non possono che rilevare le misure effettive delle opere realizzate.

Non � poi necessario che la difformit� sia "contestuale" alla realizzazione del fabbricato in quanto, come ha osservato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4504 del 2018, l'art. 34 non contiene "riferimento alcuno a limiti di carattere temporale, ma sembra riferirsi in via esclusiva alla entit� dell'intervento realizzato, nel senso che le violazioni di altezza, distacchi, cubature e superfici non devono superare il 2% delle misure progettuali".

Avv. Andrea Berto del foro di Vicenza


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