Legge n.27/2020 "Cura Italia" - art.54 ter. |
Sospensione per 6 mesi delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare in tutto il territorio nazionale. |
A decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 29 Ottobre 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS |
solo per 1^ casa - abitazione principale del debitore. |
Legge n.27/2020 "Cura Italia"- art.103 comma 6 |
Sospensione delle esecuzioni per rilascio (sfratti) fino al 1 settembre 2020 |
A decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 1 Settembre 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS |
Per 1^ casa ed
anche per immobili diversi dall'uso abitativo |
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis |
L'art.41 bis consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.
In alternativa
alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento. |
EMERGENZA CORONAVIRUS |
La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale).
Condizioni:
· Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente
· aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.
· il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00= |
Legge 9 agosto 2013, n°98, |
Divieto per l'Agente di riscossione di pignorare l'unico bene immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo nel quale lo stesso abbia la residenza anagrafica |
NORMA SEMPRE IN VIGORE |
Sono escluse le abitazioni di lusso |