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Data: 23/09/2022 04:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Legittima difesa e risarcimento del danno[Torna su]
L'art. 2044 del codice civile stabilisce che chi provoca un danno per ragioni di legittima difesa non � tenuto al risarcimento del danno. La norma si inserisce nel contesto della disciplina della responsabilit� extracontrattuale, che risponde alla regola generale per cui chi provoca un danno ingiusto ad altri � obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c.). La previsione relativa alla legittima difesa si pone, quindi, come criterio di esclusione dell'antigiuridicit� del fatto. Gli elementi della legittima difesa[Torna su]
L'istituto della legittima difesa � trattato anche in ambito penale. L'art. 52 del codice penale, in particolare, delinea i tratti caratterizzanti di tale istituto, ed � comunemente preso come riferimento anche per individuare i confini della legittima difesa sul piano civile. Secondo tale norma, la legittima difesa presuppone:
Vediamo cosa significa ognuno dei punti appena esaminati. Legittima difesa: l'oggetto[Torna su]
innanzitutto, quanto all'oggetto della difesa, pu� trattarsi di un diritto proprio o altrui. Pertanto, la minaccia non dev'essere necessariamente rivolta alla persona che poi si difende, ma anche a una cosa su cui questa vanti un diritto (ad esempio un bene di sua propriet�) o persino a un bene altrui o all'altrui incolumit�. A questo proposito, va evidenziato che la norma civilistica si esprime in termini diversi da quella penale, perch� non fa riferimento alla difesa di diritti, ma alla difesa "di s� o di altri". Ci� potrebbe far ritenere che, sul piano civilistico, l'ammissibilit� della legittima difesa potrebbe essere limitata alla difesa dell'incolumit� fisica, ma in realt� si ritiene che, nonostante le differenze terminologiche, pure in ambito civile la difesa sia legittima anche quando sia diretta a tutelare il proprio patrimonio. Legittima difesa: attualit� del pericolo[Torna su]
Deve esservi un pericolo attuale. Ci� significa che non si pu� legittimamente reagire ad un'offesa ormai realizzatasi: si pensi, ad esempio, all'aggressione ai danni di un ladro per un furto avvenuto il giorno prima. In questo caso, l'eventuale reazione "tardiva" non sarebbe esente da responsabilit� per danni: in concreto, in tale situazione, la "giustizia" non pu� essere fatta da s�, ma deve essere assicurata dalle forze dell'ordine. Legittima difesa: il criterio di proporzionalit�[Torna su]
Infine, il criterio di proporzionalit� tra difesa e offesa impone una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (si pensi all'intrusione di un ladro in abitazione e alla reazione del proprietario che spara un colpo di pistola all'aggressore, v. oltre). Violazione di domicilio e legittima difesa: riforma legge 36/2019[Torna su]
La concorrenza degli elementi sopra esaminati autorizza, quindi, l'aggredito a compiere atti di legittima difesa. Anche con riferimento a tali criteri, l'istituto della legittima difesa � stato oggetto di un importante intervento di revisione normativa ad opera della l. 36/19, con la quale si � inteso tutelare maggiormente chi agisce in tale situazione. In particolare, sono stati aggiunti i commi secondo e terzo dell'art. 2044 c.c. (che rimandano espressamente alle previsioni penalistiche), in base ai quali, la responsabilit� per danni � sempre esclusa quando si usino armi per reagire a una violazione di domicilio o di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit� commerciale, professionale o imprenditoriale. Inoltre, in caso di eccesso colposo verificatosi a causa di uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, � riconosciuta al danneggiato (cio� all'originario aggressore) un'indennit� da quantificarsi in base all'equo apprezzamento del giudice (in tal caso, peraltro, la punibilit� penale di chi ha reagito � esclusa, v. art. 55 c.p.). Per approfondimenti, vedi la nostra Guida sulla riforma della legittima difesa |
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