Data: 22/05/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In tema di provvedimenti riguardanti i minori, la determinazione del relativo contenuto deve essere effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione e dunque tenendo conto anche dei mutamenti intervenuti nel corso del procedimento.
Il giudice ha dunque il potere di adottare, anche d'ufficio, in ragione dell'interesse del minore, tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico. Pertanto, in presenza di situazioni che possono turbare tale sviluppo, può anche modificare il regime di incontri tra nonni e nipoti.
I principi in argomento sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 9144 e 9145 del 2020 (qui sotto allegate).

Nonni e nipoti: visite ridotte se si deteriorano i rapporti con i genitori

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Nella sentenza n. 9145 la Corte ha respinto il ricorso di un nonno che si era visto modificare "in peius" il regime degli incontri con le nipotine. I giudici avevano riscontrato cattivi rapporti con i genitori delle bambine e questo rischiava di destabilizzare il rapporto di coppia, rischio che andava contro l'interesse delle minori.
La Cassazione rammenta che il riconoscimento del diritto di visita del nonno, oltre che all'esistenza di una stabile relazione affettiva tra ascendente e nipote dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico, è subordinato anche a una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore.
Ciò si configura quando il coinvolgimento dell'ascendente si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi tale da consentirgli di contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

Mutamenti orari di visita

Possono dunque emergere mutamenti in dipendenza di circostanze oggettive o comportamenti dei soggetti coinvolti tali da rendere non produttiva o addirittura pregiudizievole per il minore la frequentazione dell'ascendente o comunque da giustificare la modificazione delle modalità di esercizio del diritto.
Nel caso in esame, le sopravvenienze idonee a legittimare la revisione in senso restrittivo delle predette modalità sono state individuate nel deterioramento dei rapporti tra il nonno e i genitori delle bambine e nella conseguenze condizione di disagio di queste ultime, emersi dalle indagini demandate al Servizio sociale e ampiamente descritti nel provvedimento impugnato il quale vi ha ravvisato un fattore di pregiudizio per la serenità delle minori tale da escludere la fruttuosità della cooperazione del nonno paterno all'educazione e alla formazione delle stesse.

Nonna troppo invadente nell'educazione delle minori

Respinto anche il ricorso della nonna "acquisita" troppo invadente nell'educazione delle nipoti, al punto che il Tribunale dei Minorenni aveva disposto la modificazione delle modalità di frequentazione.
Nella sentenza n. 9144 la Cassazione rammenta che, in tema di riconoscimento del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, il criterio informatore della valutazione del giudice resta il loro interesse esclusivo, consacrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e specificamente richiamato dall'art. 317-bis, secondo comma, del codice civile.
Il giudice è dunque dotato di poteri officiosi che gli consentono di confermare i propri provvedimenti secondo le modalità ritenute più idonee a garantire la soddisfazione delle esigenze educative e relazionali del minore.
Indipendentemente dai contrasti insorti tra gli adulti e dall'assenza di un legame di ascendenza diretta, la nonna aveva instaurato un rapporto con le minori anche per impulso dei genitori delle stessa, tuttavia, nel tempo si erano manifestate divergenze e atteggiamenti critici e invadenti in ordine all'educazione e alla gestione dei minori per effetto dei quali i genitori avevano interpretato l'ingerenza del nonno e della coniuge nella vita nelle nipoti come un comportamento finalizzato a escluderli nella frequentazione delle bambine. E tali circostanze sono state valutate come opportune a determinare una revisione dell'assetto preesistente.

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