Data: 29/12/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18953/2006) ha stabilito che i Comuni possono adottare una pi� specifica regolamentazione in merito all'emissione dei rumori nel territorio di propria competenza la quale, "nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non gi� il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosit� considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillit� pubblica o privata". I Giudici del Palazzaccio, in particolare, hanno poi precisato che "se nessun ente pubblico locale pu� disapplicare le disposizioni della legge statale dianzi ricordato, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v. l'articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento di attivit� e manifestazioni temporanee) valori limiti di emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del Dpcm 14 novembre 1997), ci� non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una pi� specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio".
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