Data: 21/05/2020 15:30:00 - Autore: Angelo Fanelli

di Angelo Fanelli e Marina Venezia - E nell'epoca della "medicina della parsimonia" arriv� un subdolo virus che fece emergere le criticit� di una gestione, sempre pi� presente e pressante, "bilanciocentrica" del Sistema Sanitario che rischia � oggi pi� che mai � di frustrare le funzioni direzionali dei sanitari, intese come guida e orientamento delle scelte e delle azioni dell'ente, a favore del risultato contabile e, purtroppo, in molti casi, in danno del Cittadino, sia esso paziente che operatore sanitario o imprenditore.

Una riflessione che muove dalla lettura della prima bozza del "Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch� di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che si � rivelata amara nel momento in cui � stata confermata "pari pari" nel testo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020.

L'articolo 117, comma 4 del decreto Rilancio

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Il riferimento � all'art. 117 del c.d. D.L. Rilancio (gi� art. 126 nella prima stesura del provvedimento) che, nel disciplinare le "Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari", al comma 4, recita testualmente �Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID- 19 nonch� per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidit� necessaria allo svolgimento delle attivit� legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalit� dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020�.

Dalla lettura del citato comma dell'art. 117 del decreto-legge, pare potersi chiaramente evincere il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti, in corso e futuri, nei confronti delle Aziende Sanitarie, autorizzando gli istituti bancari che prestano il servizio di tesoreria, a disattendere finanche le pronunce dall'Autorit� Giudiziaria che ordinano i pagamenti.

Il rilancio pu� comprimere dei diritti?

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In questo modo il rilancio dell'Italia � ovviamente da tutti auspicato � pare poter avvenire anche in danno del diritto alla salute e della tutela del credito. Viene da pensare, immediatamente ed a mero titolo esemplificativo, agli utenti trapiantati che, loro malgrado, sono costretti a far ricorso alla magistratura per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso. E, senza voler scomodare le conseguenze in materia di danni da malpractice sanitaria, la disposizione in esame potrebbe anche generare un effetto disincentivante per le imprese � gi� provate dalle conseguenze della pandemia � fornitrici di beni e/o servizi alle aziende sanitarie, con conseguenze importanti sulla sicurezza delle cure. Cos� come la norma potrebbe privare della tutela del diritto di credito, almeno in un determinato periodo temporale, anche gli esercenti la professione sanitaria in regime di convenzione.

Il flashback dell'incostituzionalit�

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In questo contesto normativo, pertanto, rischia di ritornare attuale la questione gi� vissuta con la legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011), che aveva disposto l'impignorabilit� dei crediti delle Aziende Sanitarie. Difatti, come noto, la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimit� costituzionale di detta disposizione legislativa e, con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013, dichiar� la norma sopra richiamata, che, nel prevedere "nelle regioni gi� commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale", si poneva in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto, in conseguenza della norma censurata, venivano vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale gi� conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi e, inoltre, il legislatore statale aveva creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parit� delle parti di cui all'art. 111 Cost.

Conclusioni

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Nell'auspicio che nella legge di conversione e nei i decreti attuativi possano trovare un equo contemperamento tra gli interessi (rectius i diritti) in gioco, ci si auspica che il buon senso e la dimensione etica della gestione del servizio pubblico possa prevalere. Tanto perch� non sar� mai troppa la gratitudine verso gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza sanitaria da Covid19, ma, in uno Stato di diritto, anche in un periodo di emergenza sanitaria ed economica, non pu� essere dimenticato che due dei basilari princ�pi organizzativi del Sistema Sanitario sono la centralit� della persona e la valorizzazione della professionalit� degli operatori sanitari.


Marina Venezia e Angelo Fanelli - Avvocati del Foro di Taranto
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