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Data: 21/05/2020 15:30:00 - Autore: Angelo Fanelli di Angelo Fanelli e Marina Venezia - E nell'epoca della "medicina della parsimonia" arrivò un subdolo virus che fece emergere le criticità di una gestione, sempre più presente e pressante, "bilanciocentrica" del Sistema Sanitario che rischia – oggi più che mai – di frustrare le funzioni direzionali dei sanitari, intese come guida e orientamento delle scelte e delle azioni dell'ente, a favore del risultato contabile e, purtroppo, in molti casi, in danno del Cittadino, sia esso paziente che operatore sanitario o imprenditore. Una riflessione che muove dalla lettura della prima bozza del "Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che si è rivelata amara nel momento in cui è stata confermata "pari pari" nel testo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020.
L'articolo 117, comma 4 del decreto Rilancio[Torna su]
Il riferimento è all'art. 117 del c.d. D.L. Rilancio (già art. 126 nella prima stesura del provvedimento) che, nel disciplinare le "Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari", al comma 4, recita testualmente «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID- 19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020». Dalla lettura del citato comma dell'art. 117 del decreto-legge, pare potersi chiaramente evincere il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti, in corso e futuri, nei confronti delle Aziende Sanitarie, autorizzando gli istituti bancari che prestano il servizio di tesoreria, a disattendere finanche le pronunce dall'Autorità Giudiziaria che ordinano i pagamenti. Il rilancio può comprimere dei diritti?[Torna su]
In questo modo il rilancio dell'Italia – ovviamente da tutti auspicato – pare poter avvenire anche in danno del diritto alla salute e della tutela del credito. Viene da pensare, immediatamente ed a mero titolo esemplificativo, agli utenti trapiantati che, loro malgrado, sono costretti a far ricorso alla magistratura per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso. E, senza voler scomodare le conseguenze in materia di danni da malpractice sanitaria, la disposizione in esame potrebbe anche generare un effetto disincentivante per le imprese – già provate dalle conseguenze della pandemia – fornitrici di beni e/o servizi alle aziende sanitarie, con conseguenze importanti sulla sicurezza delle cure. Così come la norma potrebbe privare della tutela del diritto di credito, almeno in un determinato periodo temporale, anche gli esercenti la professione sanitaria in regime di convenzione. Il flashback dell'incostituzionalità[Torna su]
In questo contesto normativo, pertanto, rischia di ritornare attuale la questione già vissuta con la legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011), che aveva disposto l'impignorabilità dei crediti delle Aziende Sanitarie. Difatti, come noto, la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di detta disposizione legislativa e, con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013, dichiarò la norma sopra richiamata, che, nel prevedere "nelle regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale", si poneva in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto, in conseguenza della norma censurata, venivano vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi e, inoltre, il legislatore statale aveva creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. Conclusioni[Torna su]
Nell'auspicio che nella legge di conversione e nei i decreti attuativi possano trovare un equo contemperamento tra gli interessi (rectius i diritti) in gioco, ci si auspica che il buon senso e la dimensione etica della gestione del servizio pubblico possa prevalere. Tanto perché non sarà mai troppa la gratitudine verso gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza sanitaria da Covid19, ma, in uno Stato di diritto, anche in un periodo di emergenza sanitaria ed economica, non può essere dimenticato che due dei basilari princìpi organizzativi del Sistema Sanitario sono la centralità della persona e la valorizzazione della professionalità degli operatori sanitari. |
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