Data: 21/05/2020 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il D.L. Cura Italia (e il D.L. Rilancio poi), a seguito dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ha recato novit� per quanto riguarda congedi e indennit� per i lavoratori genitori dipendenti del settore pubblico e privato. L'intervento si � reso necessario in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivit� didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di congedi per emergenza COVID-19 riconosciuti per la cura dei figli. Si rammenta che, in alternativa al menzionato congedo, � stata altres� prevista la possibilit� per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Congedo lavoratori settore privato

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Per l'anno 2020, il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020) ha consentito ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per il quale � stata riconosciuta un'indennit� pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi del d.lgs. 151/2001). I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo � concesso per i figli di et� non superiore a 12 anni oppure, senza limite di et�, per i figli con disabilit� in situazione di gravit� accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Condizione fondamentale ai fini della fruizione della misura � che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivit� lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Fruizione del congedo

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Il D.L. Rilancio (n. 34/2020) ha, da un lato, esteso la durata dei permessi che passano da 15 a 30 giorni e precisato che sar� possibile fruirne dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020. Pertanto, in tale periodo, chi ha gi� usufruito di 15 giorni previsti in precedenza potr� chiederne altri 15, mentre chi ne ha usufruito parzialmente potr� richiedere la differenza dei giorni.
Fino al 31 luglio, invece, chi non ne ha usufruito potr� beneficiare di tutti i 30 giorni.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti "d'ufficio" nel congedo straordinario COVID-19 con diritto all'indennit� e non verranno computati n� indennizzati a titolo di congedo parentale. Le modalit� operative per accedere al congedo sono state stabilite dall'INPS.

Lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all'INPS

Il congedo spetta anche, sempre dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per tale congedo � loro riconosciuta un'indennit�, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennit� di maternit�.
La medesima indennit� � estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed � commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Astensione dal lavoro non retribuita

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Il D.L. Rilancio ha previsto, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivit� lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, avranno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivit� didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il genitore avr� diritto alla conservazione del posto di lavoro e sar� vietato il licenziamento, tuttavia, in caso di astensione non � prevista n� la corresponsione di indennit� n� il riconoscimento di contribuzione figurativa.

Congedo lavoratori settore pubblico

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Anche i genitori lavoratori pubblici, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivit� didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, avranno diritto a fruire del congedo straordinario e della relativa indennit�. Questi non spettano, per� in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gi� fruendo di analoghi benefici.

Come richiedere il congedo straordinario?

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi, la domanda per fruire del congedo straordinario potr� essere compilata e inviata all'INPS in modalit� telematica.
Per i lavoratori pubblici, invece, l'erogazione dell'indennit�, nonch� l'indicazione delle modalit� di fruizione del congedo saranno a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non dovr� presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Congedi COVID-1: compatibilit� e incompatibilit�

Nel Messaggio n. 1621 del 15 marzo 2020, l'INPS ha fornito precisazioni in ordine alle compatibilit� e incompatibilit� in caso di fruizione del congedo COVID-19.
Tale congedo �, in primis, incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, nonch� con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
La fruizione del congedo COVID-19 � incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e Dis-coll: DIS-COLL.
La fruizione del congedo � invece compatibile in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, congedo di maternit�/paternit� (qualora vi siano pi� figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternit�/paternit�), contemporanea fruizione di ferie e aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare, lavoro agile, part time e chiusura delle attivit� commerciali a causa del COVID-19.

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