Data: 22/05/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il decreto rilancio proroga il divieto di licenziamento dei lavori per giustificato motivo oggettivo previsto dal Cura Italia fino al 17 agosto 2020, disponendo anche la possibilità per i datori che hanno licenziato i propri dipendenti dal 23 febbraio al 17 marzo di revocare tale provvedimento. Per rendere più concreto questo divieto il decreto rilancio all'art. 60 riconosce agli enti territoriali e alle Camere di Commercio la facoltà di disporre sovvenzioni in favore dei datori di lavoro per contribuire ai costi salariali e al pagamento delle quote assistenziali e previdenziali.

Licenziamenti bloccati fino al 17 agosto 2020

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L'art. 80 del decreto rilancio sospende fino ad agosto i licenziamenti per giustificato motivo.

Risultato che ottiene andando a modificare l'art. 46 del Decreto Cura Italia, che aveva già disposto la sospensione per 60 giorni, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza dei 60 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020, il datore di lavoro non poteva quindi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, come previsto dall'art. 3 della legge n. 604/1966.

Ora che i 60 giorni sono giunti a scadenza, il decreto rilancio allunga il termine a 5 mesi, decorrenti sempre dall'entrata in vigore del decreto n. 18/2020. Il termine nuovo fino al quale è quindi ancora vietato al datore di lavoro di licenziare i propri dipendenti è quello del 17 di agosto 2020.

Revoca dei licenziamenti disposti dal 23 febbraio al 17 marzo

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Il decreto rilancio prevede inoltre la possibilità, per i datori che hanno disposto il licenziamento dei dipendenti dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia, di revocarlo purché presenti domanda per la cassa integrazione. In queste ipotesi il rapporto di lavoro viene ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore.

Aiuti per evitare i licenziamenti

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C'è però un'altra misura, strettamente collegata a quella che prevede la sospensione dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020 meritevole di interesse.

Si tratta di quella contenuta nell'art. 60 del decreto rilancio, che prevede la possibilità per le Regioni, le Province, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio, di adottare misure di aiuto, ricorrendo a risorse proprie, per contribuire ai costi dei salari e a quelli dovuti per sostenere gli oneri assistenziali e contributivi a carico delle imprese e dei i lavoratori autonomi.

Sovvenzioni che, per quanto riguarda i salari, sono previste per la durata massima di 12 mesi a condizione che il personale a cui sono destinate continui a lavorare per tutto il periodo in cui l'aiuto è concesso. Sovvenzione che può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione, con il differimento delle imposte e del pagamento dei contributi previdenziali.


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