Data: 23/05/2020 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � In un messaggio l'Inps fornisce chiarimenti sull'applicazione della sospensione dei termini in materia assistenziale, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali ed ai relativi criteri applicativi.

Indennit� di frequenza

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Lo stop delle lezioni non blocca l'erogazione dell'indennit� di frequenza, essendoci comunque attivit� scolastica a distanza. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Inps nel messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020 (in allegato) in ordine allo stop dei termini di decadenza e prescrizione di tutte le prestazioni Inps e Inail fino al 1� giugno. In particolare, per tutta la durata del periodo emergenziale e alla conseguente sospensione dell'attivit� didattica, l'indennit� di frequenza sar� regolarmente erogata posto che la predetta attivit� didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalit� alternativa a distanza. Non a caso �i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivit� nelle scuole, modalit� di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit�. Analogamente, l'indennit� di frequenza continuer� ad essere erogata anche nelle ipotesi di attivit� svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidit�

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L'Inps ha disposto l'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure organizzative di contenimento del contagio. In conseguenza di tali misure, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravit� per le quali � possibile una definizione agli atti, le visite medico legali di accertamento di invalidit� civile restano sospese. Con successivo messaggio, saranno fornite le opportune indicazioni in ordine alle misure organizzative e igienico-sanitarie da adottare in vista della ripresa delle attivit�. Le istanze pervenute nel periodo preso a riferimento dal citato articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l'ordine di ricezione. La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all'accertamento del requisito sanitario decorrer�, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Proroga validit� permesso di soggiorno

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I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validit� fino al 31 agosto 2020. Dunque le prestazioni economiche di invalidit� civile condizionate dal predetto permesso non saranno sospese fino a tale data.

Invalidit� civili

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Per quanto riguarda la sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidit� civile e assegno sociale, il decreto-legge n. 18 del 2020, innovando quanto gi� previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ed ha contestualmente rinviato d'ufficio tutte le udienze gi� fissate. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha prorogato tale termine fino all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine decadenziale di sei mesi previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa � sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all'11 maggio 2020. Nell'ambito del contenzioso amministrativo in materia di invalidit� civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale i termini relativi al contenzioso in materia di prestazioni i sono sospesi se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 1� giugno 2020.


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