Data: 25/05/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 15238/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso di un automobilista imputato del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione. Il fatto che il quad si sia immesso improvvisamente e di notte nell'incrocio interamente occupato dall'automobilista non esonera quest'ultimo dal rallentare prima di giungere all'intersezione e di tenere una velocit� adeguata anche alle condizioni dell'illuminazione notturna.

Omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale

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La Corte d'appello conferma la condanna dell'imputato per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme della circolazione stradale.

Condotta imprudente e irrilevanza velocit�

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L'imputato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Omessa valutazione della condotta nel caso concreto, stante la inevitabilit� dell'evento. L'immissione del quad nella strada percorsa dall'imputato si � verificata infatti in un momento in cui costui aveva gi� usufruito del suo diritto di precedenza sull'incrocio. Il sinistro � infatti da ricondurre alla condotta imprudente del conducente del quad, non rilevando la velocit� con cui l'imputato stava percorrendo la strada teatro dell'incidente.

Mancata assunzione della prova decisiva della relazione del consulente tecnico della difesa e dell'eventuale espletamento di una perizio tecnica per appurare se l'evento fosse realmente prevedibile ed evitabile da parte dell'imputato.

Estinzione del reato, in quanto l'art. 589 c.p. comma 2, che stabiliva il raddoppio dei termini di prescrizione � stato abrogato dopo l'entrata in vigore dell'art. 589 bis c.p. sull'omicidio stradale. Poich� per� non vi � identit� di ratio tra le due fattispecie questo comporta l'estinzione del reato di cui � stato accusato l'imputato. Mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589 bis c.p. comma 7 che prevede la diminuzione della pena fino alla met� se l'evento non � conseguenza esclusiva della condotta del colpevole.

Chi ha la precedenza non deve abusarne, tenendo una condotta imprudente

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La Cassazione respinge il ricorso con sentenza n. 15238/2020.

Infondato il primo motivo in quanto "in tema di responsabilit� da sinistro stradale, il conducente favorito non deve abusarne ed �, pertanto, tenuto a moderare la velocit� in prossimit� dell'incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi, nonch� quello secondo cui il giudice, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocit� relativa, ossia la velocit� non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente ai prescritti limiti di velocit�".

Nel caso di specie � emerso che l'imputato teneva una velocit� di 100 Km/h, di notte e che in prossimit� dell'incrocio non rallentava. Era quindi possibile evitare l'evento rispettando una condotta pi� prudente e una velocit� pi� adeguata alle condizioni, vista l'ora notturna e la presenza di un incrocio.

Inammissibile il secondo motivo perch� il mancato accertamento peritale non pu� costituire oggetto di ricorso in Cassazione. La perizia infatti non pu� rientrare nella nozione di prova decisiva. Si tratta infatti di una prova neutra, di cui le parti non possono disporre e che � rimessa alla discrezionalit� del giudice.

Infondato infine anche il terzo motivo in quanto tra l'art. 589 comma 2 c.p. e l'art. 589 bis c.p. vi � piena continuit� normativa. La precedente circostanza aggravante della violazione delle norme sulla circolazione � infatti riprodotta nel testo della norma che prevede l'omicidio stradale. Deve quindi escludersi che dall'introduzione di questa nuova fattispecie derivi l'eliminazione sopravvenuta della circostanza aggravante, considerata e applicata dalle sentenze di merito in quanto "secondo un fenomeno di continuit� normativa, � tuttora vigente sotto la rubrica del menzionato art. 589 bis c.p." Corretto quindi il computo del termine da parte della Corte di merito.

Inammissibile infine il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante perch� relativa a un giudizio di merito.

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