Data: 29/05/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Accesso a internet: esercizio di un diritto

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L'accesso a internet, con l'avvento delle nuove tecnologie, ha assunto un'importanza sempre pi� rilevante anche dal punto di vista giuridico. Da diversi anni si parla dell'accesso a internet come a un diritto che deve essere garantito a tutti, per esercitare anche nel mondo del web quei diritti che sono previsti a livello costituzionale. Ne sono un esempio la libert� di manifestare liberamente il proprio pensiero e l'iniziativa economica. Diritto di accesso che ciascuno Stato dovrebbe riconoscere ai propri cittadini, garantendo a chiunque la possibilit� di connettersi e rimuovendo nel contempo quei limiti che ne impediscono il libero esercizio.

Diritto di accesso a internet: global commons goods

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Dal punto di vista giuridico il diritto di accesso a internet viene incluso nella categoria dei global common goods, "beni" sottoposti alla disciplina delle res communis omnium, di cui non ci si pu� appropriare e che presuppongono una generale libert� di utilizzo. Un diritto che pertanto deve essere riconosciuto alla collettivit� in generale.

Negazione del diritto di accesso a internet

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Le istanze che mirano a ottenere il riconoscimento del diritto di accesso a internet si scontrano tuttavia con l'orientamento internazionale attuale, che tende a negarne il valore di diritto primario, anche se ne riconosce l'attualit�, identificandolo come un diritto di nuova generazione. Un diritto che tuttavia � ancora in corso di formazione e che pu� essere funzionale a garantire l'esercizio e il godimento delle libert� di ogni individuo.

Le iniziative nazionali

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L'orientamento nazionale sul diritto di accesso a internet ha radici che risalgono al 2010, quando l'insigne Stefano Rodot�, durante l'Internet Governance Forum Italia a Roma, ha proposto d'inserire il diritto di accesso a internet all'interno dell'articolo 21 della Costituzione. Norma che riconosce il diritto fondamentale della libert� di poter manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Periodo quest'ultimo che, per la sua apertura intrinseca, potrebbe comprendere anche la rete. La proposta di Rodot�, contemplava il contestuale obiettivo di legare il diritto di accesso a internet al principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, sancendo il diritto di tutti di accedere a Internet, in condizioni di parit�, con modalit� adeguate a rimuovere "ogni ostacolo di ordine economico e sociale."

La dichiarazione dei diritti in Internet del 2015

Sulla scia della proposta di Rodot�, la Camera dei Deputati nel 2015 ha prodotto una vera e propria "Dichiarazione dei diritti in Internet". L'art. 2 di questo documento, frutto del lavoro di una Commissione di Studio sui diritti e i doveri relativi al mondo di internet istituita nel luglio 2014, ricalca la proposta di Rodot�, come si pu� comprendere dal dato letterale della norma, che nei primi due commi cos� dispone: "1. L'accesso ad Internet � diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parit�, con modalit� tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale."

Il riconoscimento europeo

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A livello europeo il primo riconoscimento del diritto di accesso a internet avviene nel 2016 ad opera del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2015 che va a modificare la direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e il Reg. UE n. 531/2012, che invece si occupa del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobile nei paesi UE.

Il Regolamento UE 2015/2120 al considerando n. 1 dispone che il testo di legge ha l'obiettivo di "definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali (...) tutelare gli utenti finali e a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione."

Il Regolamento UE ricalca nei suoi principi fondamentali il concetto di diritto di accesso a internet descritto anche dai giuristi italiani, sottolineandone l'universalit� e l'impegno nel rimuovere tutti quegli ostacoli che possono impedirne l'effettivo esercizio. Lo prevede espressamente il considerando n. 6, nel disporre che "Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonch� di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet." Concetti esposti e ribaditi pi� volte anche in determinati articoli del Regolamento.

Motivi del mancato riconoscimento del diritto

Tutte le azioni finalizzate a dare una legittimazione giuridica al diritto di accesso a internet, hanno trovato e ancora oggi incontrano l'opposizione di quanti pongono l'accento sul fatto che la rete non � solo uno strumento per la promozione dei diritti della persona, ma in troppi casi, anche sede di rilevanti attivit� criminali (dark web).


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