Data: 24/05/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È costituzionalmente illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti in 41-bis appartenenti allo stesso "gruppo di socialità".
Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta salva la possibilità concessa all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità degli scambi e di predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, da motivare espressamente.
È la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2020 (qui sotto allegata) a far cadere il divieto assoluto di scambio di oggetti per i detenuti sottoposti al regime di "carcere duro" e appartenenti allo stesso "gruppo di socialità". In particolare, si tratta di quegli scambi che riguardano unicamente oggetti di modico valore, come generi alimentari, beni per l'igiene personale e della cella o, comunque, di prima necessità.

I gruppi di socialità

[Torna su]
Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità rappresentano la modalità prescelta dal legislatore per conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, la finalità essenziale del regime differenziato, ovvero evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento (sia reclusi in carcere che liberi) e, dall'altra, l'esigenza di garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità
Tanto premesso, l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 354/1975 fa carico all'amministrazione penitenziaria di adottare "tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti".
La disposizione esaminata, dunque, ha come obbiettivo essenziale quello di mantenere gli incontri intramurari all'interno di determinati "gruppi di socialità", e di evitare invece contatti tra detenuti appartenenti a gruppi diversi.

Divieto irragionevole nei medesimi gruppi di socialità

Tuttavia, la sentenza evidenzia come i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrano insieme alcune ore della giornata dentro il carcere (ad esempio le due ore giornaliere d'aria nei c.d. "cortili passeggio" o l'ora giornaliera nelle "salette" adibite a biblioteca, palestra, sala hobby e così via).
In tali occasioni, e nonostante siano sottoposti a continua videosorveglianza e vigilanza degli agenti, i detenuti potrebbero comunicare tra loro verbalmente e con gesti, scambiandosi messaggi dal significato non facilmente intelligibile e senza necessariamente poter essere ascoltati.
Pertanto, se è comprensibile il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l'estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo, poiché questi possono già agevolmente comunicare in varie occasioni e non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all'esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Tra l'altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all'interno del gruppo, ben possono essere impedite con l'applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità.

Gruppi di socialità: cade il divieto assoluto di scambiare oggetti

[Torna su]
In definitiva, secondo la Corte, la previsione ex lege del divieto assoluto di scambiare oggetti, se applicato necessariamente a detenuti assegnati al medesimo gruppo di socialità, non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica e, anzi, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione. Per questo deve ritenersi una misura sproporzionata, inutilmente afflittiva e in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Da qui la decisione di circoscrivere l'applicazione del divieto ai detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. A seguito della sentenza, resterà consentito all'Amministrazione penitenziaria disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi.

Naturalmente, tali limitazioni dovranno risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.


Tutte le notizie