Data: 24/05/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � costituzionalmente illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti in 41-bis appartenenti allo stesso "gruppo di socialit�".
Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialit� diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta salva la possibilit� concessa all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalit� degli scambi e di predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, da motivare espressamente.
� la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2020 (qui sotto allegata) a far cadere il divieto assoluto di scambio di oggetti per i detenuti sottoposti al regime di "carcere duro" e appartenenti allo stesso "gruppo di socialit�". In particolare, si tratta di quegli scambi che riguardano unicamente oggetti di modico valore, come generi alimentari, beni per l'igiene personale e della cella o, comunque, di prima necessit�.

I gruppi di socialit�

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Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialit� rappresentano la modalit� prescelta dal legislatore per conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, la finalit� essenziale del regime differenziato, ovvero evitare che i detenuti pi� pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento (sia reclusi in carcere che liberi) e, dall'altra, l'esigenza di garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialit�
Tanto premesso, l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 354/1975 fa carico all'amministrazione penitenziaria di adottare "tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilit� di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit�, scambiare oggetti".
La disposizione esaminata, dunque, ha come obbiettivo essenziale quello di mantenere gli incontri intramurari all'interno di determinati "gruppi di socialit�", e di evitare invece contatti tra detenuti appartenenti a gruppi diversi.

Divieto irragionevole nei medesimi gruppi di socialit�

Tuttavia, la sentenza evidenzia come i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialit� trascorrano insieme alcune ore della giornata dentro il carcere (ad esempio le due ore giornaliere d'aria nei c.d. "cortili passeggio" o l'ora giornaliera nelle "salette" adibite a biblioteca, palestra, sala hobby e cos� via).
In tali occasioni, e nonostante siano sottoposti a continua videosorveglianza e vigilanza degli agenti, i detenuti potrebbero comunicare tra loro verbalmente e con gesti, scambiandosi messaggi dal significato non facilmente intelligibile e senza necessariamente poter essere ascoltati.
Pertanto, se � comprensibile il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialit� diversi, risulta invece irragionevole l'estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo, poich� questi possono gi� agevolmente comunicare in varie occasioni e non hanno di regola la necessit� di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all'esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Tra l'altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all'interno del gruppo, ben possono essere impedite con l'applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialit�.

Gruppi di socialit�: cade il divieto assoluto di scambiare oggetti

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In definitiva, secondo la Corte, la previsione ex lege del divieto assoluto di scambiare oggetti, se applicato necessariamente a detenuti assegnati al medesimo gruppo di socialit�, non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica e, anzi, impedisce una sia pur minima modalit� di socializzazione. Per questo deve ritenersi una misura sproporzionata, inutilmente afflittiva e in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Da qui la decisione di circoscrivere l'applicazione del divieto ai detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit�. A seguito della sentenza, rester� consentito all'Amministrazione penitenziaria disciplinare le modalit� di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonch� predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi.

Naturalmente, tali limitazioni dovranno risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.


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