Data: 27/05/2020 19:00:00 - Autore: Andrea Berto

L'art. 31 del Dpr 380/2001

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Nella recente sentenza n. 3120 del 18 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un'amministrazione comunale che, dopo aver ordinato ad un privato di demolire un'opera abusiva, non aveva poi dato seguito a quanto prevede l' art. 31 del DPR 380/2001.

Tale disposizione stabilisce che il dirigente dell'ufficio tecnico comunale "accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune".

"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".

Il quinto comma prevede, infine, che "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico".

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3120/2020

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Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il Comune, pur avendo accertato l'inottemperanza del privato alla propria ordinanza, non aveva poi provveduto alla demolizione a spese del responsabile dell'abuso né aveva verificato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che giustificassero la permanenza in situ dell'opera.

A questo punto è intervenuto il vicino che ha diffidato il Comune ad adottare tutti gli atti repressivi ed ablatori.

Nonostante la diffida il comune rimaneva inerte ed il vicino impugnava così il silenzio avanti il TAR che ordinava all'amministrazione comunale di provvedere all'esecuzione della demolizione.

Il Comune impugnava la sentenza avanti il Consiglio di Stato che, tuttavia, con la sentenza in commento, confermava la decisione del TAR.

In particolare il Consiglio di Stato oltre a ritenere corretta la sentenza del TAR che aveva ordinato al Comune di adottare le misure previste dal 5° comma dell'art. 31 (demolizione a spese del responsabile dell'abuso o permanenza dell'opera per prevalenti interessi pubblici) ha chiarito la portata dell'obbligo in capo all'amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati.

L'obbligo della P.A. di provvedere sulle istanze dei privati

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In particolare, il Comune si era difeso in giudizio sostenendo che il proprietario confinante non aveva un interesse concreto a quella pronuncia, in considerazione del fatto che il Comune stesso aveva già svolto l'attività sanzionatoria adottando l'ordinanza di demolizione, mentre le conseguenze pratiche di tale attività sanzionatoria sarebbero state relative alla gestione, ad ampio spettro, dell'attività repressiva e sanzionatoria dell'ente comunale nei confronti della quale il vicino non poteva alcuna aspettativa

Il Consiglio di Stato però è stato di diverso avviso in quanto ha sottolineato che "l'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione".

Per quel che concerne specificatamente la materia edilizia, il giudice amministrativo ha chiarito che il confinante con l'immobile abusivo vanta un interesse sostanziale – che gli deriva proprio dalla vicinanza - all'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori tanto che egli ha un interesse giuridicamente tutelato affinchè la Pubblica Amministrazione concluda i procedimenti sanzionatori entro il termine previsto dalla legge.

Avv. Andrea Berto del foro di Vicenza

andreaberto1@gmail.com


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