Data: 25/05/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 635-bis c.p.

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"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

La ratio del reato ex art. 635 bis c.p. e il bene giuridico tutelato

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Il delitto di cui all'art. 635 bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) è catalogato nel sistema codicistico tra i reati contro il patrimonio. È un reato di evento e, ai sensi dell'art. 56 c.p., si può ritenere configurabile il tentativo laddove la condotta non pervenga a determinare la distruzione, alterazione o deteriorazione di dati o programmi informatici. È un reato sottoposto a condizione di procedibilità (querela della persona offesa) e come tale non perseguibile d'ufficio. Come già accennato, essendo sottoposti a tutela i dati ed i programmi informatici altrui, è inequivocabile come il bene giuridico meritevole di tutela sia il patrimonio. È un reato comune, non qualificato, proprio perché può essere commesso da chiunque (salvo la circostanza aggravante di cui al comma 2 che incrimina la condotta dell'operatore informatico o di chi impieghi violenza o minaccia alla persona). Ulteriore condizione è, come ovvio anche secondo un banale ragionamento logico, l'altruità dei dati e programmi informatici.

La condotta sanzionata dall'art. 635 bis c.p.

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In argomento di tutela di dati e programmi informatici, il legislatore, sotto il profilo civilistico, ascrive la responsabilità del danneggiante nel novero della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.). Quello che distingue la norma di cui all'art. 635 bis c.p. rispetto all'articolo precedente (danneggiamento) è appunto l'oggetto su cui si estende la condotta del soggetto agente (dati e programmi informatici altrui). In sostanza la norma sanziona colui il quale distrugge, altera, deteriora o cancella dati e programmi informatici altrui.

La pena per il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

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La pena prevista dall'art. 635 bis c.p., al comma 1, è della reclusione da sei mesi a tre anni. La circostanza aggravante di cui al comma 2 contempla la reclusione da uno a quattro anni, ove il fatto sia posto in essere con violenza o minaccia sulla persona, oppure da un operatore informatico il quale operi abusando della sua qualità.

Elemento soggettivo

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Il reato è punito a titolo di dolo generico, essendo necessaria la sola premeditazione di matrice dolosa volta a danneggiare informazioni, dati e programmi informatici. Il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici non è punito a titolo di colpa.


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