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Data: 26/05/2020 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fornito indicazioni ai Presidenti delle Commissioni tributarie (provinciali e regionali) per la fissazione e trattazione delle udienze (sotto allegate) in relazione alla misura dell'adozione di linee guida vincolanti ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020.
Giustizia tributaria: le disposizioni del Cura Italia e del decreto Rilancio[Torna su] Come noto, tale provvedimento, convertito in legge il mese scorso, ha rimesso ai dirigenti degli uffici giudiziari l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare durante la Fase 2 dell'emergenza sanitaria la ripresa e lo svolgimento delle attività nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone onde limitare la possibilità di contagio. Si rammenta che, con una disposizione destinata ad applicarsi anche cessata l'emergenza epidemiologica in atto, il successivo D.L. Rilancio (all'art. 135, comma 2) è intervenuto sull'art. 16 del D.L. n. 119/2018 e, per l'effetto, ha consentito la partecipazione da remoto non solo alle parti processuali (contribuente, ufficio impositore o agenti della riscossione, difensori), ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle commissioni tributarie. Il D.L. ha altresì esteso l'applicabilità della disciplina sulla partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio. Udienze da remoto[Torna su] Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria raccomanda e invita i Capi degli Uffici a garantire , pur con le inevitabili limitazioni dovute alla contingenza, che l'operatività dell'ufficio sia comunque mantenuta. A tal proposito viene raccomandato ai dirigenti di promuovere, dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, sfruttando gli applicativi messi a disposizione dal MEF, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. Il collegamento da remoto, dunque, si allarga superando i confini della sola trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti, come previsto fino all'11 maggio. Il Consiglio, inoltre, chiede che nello stesso periodo sia data precedenza alla trattazione dei ricorsi in cui non sia stata presentata istanza di pubblica udienza e sia valutata la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie. Trattazione in camera di consiglio[Torna su] Ancora, il protocollo ritiene debbano svolgersi da remoto anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali (anche ove non immediatamente successive alle stesse e anche se precedute dal deposito di scritti difensivi). Anche per la trattazione in camera di consiglio si utilizzeranno gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ma rimarrà ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi. Ancora, viene suggerita la possibilità di prevedere la trattazione scritta per le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992 le quali non richiedono la presenza dei difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente. Dichiarazione d'urgenza[Torna su] Per quanto riguarda la "dichiarazione di urgenza", in relazione ai procedimenti tributari "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", si invitano i Presidenti a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento. Per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) del D.L. Cura Italia, anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza a opera dei soggetti a ciò deputati, sarà comunque possibile valutare il rinvio ove siano le parti a richiederlo. In particolare, si ritiene che i procedimenti cautelari debbano essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda. Protocolli con i COA[Torna su] Viene l'opportunità di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini del Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale. A tal fine, in allegato viene fornito un protocollo relativo alle udienze da remoto nonché alle udienze a trattazione scritta, che si potrebbe usare per le camerali: il Consiglio precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati. |
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