Data: 26/05/2020 17:30:00 - Autore: Gabriella Lax
di Gabriella Lax – Era tutto pronto per il bonus "Befana". Ma poi è arrivata l'emergenza coronavirus a cambiare i piani. È il d.l. n. 34 del 2020, il decreto legge Rilancio, che mette da parte il progetto di incentivare i pagamenti elettronici con un premio.

Che cos'è il bonus Befana?

Un premio tra i 200 e i 500 euro per chi utilizza carte, bancomat, e app al posto dei pagamenti in contante, sconti che sarebbero cresciuti se applicati in settori merceologici. A creare il bonus Befana era stata la Legge di Bilancio 2020, l'aveva pensato come premio per chi paga con carta e bancomat, per incentivare l'utilizzo di questi strumenti e per combattere l'evasione. Ma per il 2020 difficilmente il premio si concretizzerà. Era stato chiamato bonus Befana perché si aspettava da gennaio 2021 per le spese effettuate tramite carta o bancomat. Le spese considerate erano solo quelle effettuate con mezzi tracciabili dal 1° luglio 2020, giorno in cui scatta anche il nuovo limite ai contanti.

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Che fine ha fatto il bonus Befana?

Al bonus Befana sarebbe toccato rimborsare anche le spese sostenute con moneta elettronica nei campi in cui è ancora molto diffuso l'uso del contante, come le prestazioni d'opera (dal parrucchiere all'idraulico), così come i ristoranti e i lavori in casa. Tutto fino a 500 euro. Era atteso per aprile un provvedimento attuativo del ministero dell'Economia, che avrebbe dovuto individuare le principali caratteristiche sulle quali si doveva basare il nuovo bonus fiscale. Nello specifico stabilire le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti nonché gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio stesso.

Bonus Befana, le modifiche del decreto Rilancio

Così le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio ossia 3 miliardi di euro sono andate a convergere nel decreto Rilancio. Come chiarisce l'articolo 265 del provvedimento, comma 7 lettera b): "quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 20 I 9, n. 160". Se da un lato per la lotteria degli scontrini c'è una vera e propria norma di rinvio, dal primo luglio al primo gennaio 2021, l'articolo 141 del decreto legge 34/20, sull'operazione cashback non ci sono nemmeno rinvii.


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