Data: 29/05/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 15199/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'imputata, che per aver accettato l'eredit� con beneficio di inventario, non ha ritenuto di dover provvedere a denunciare le armi che ne facevano parte all'autorit� competente. Peccato che per la Corte di cassazione tale istituto non rileva in sede penale. L'erede infatti crea comunque un legame con i beni del de cuius a causa del rapporto di materiale disponibilit� che instaura con gli stessi. Da qui l'obbligo di denunciare i fucili e le cartucce che rientrano nel patrimonio del de cuius, anche se accettato con beneficio di inventario.

Detenzione illecita di armi e cartucce

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La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado, che ha condannato l'imputata a 6 mesi e 15 giorni di reclusione e 450 euro di multa per la detenzione illegale di due fucili e 85 cartucce a pallini e l'ha assolta invece dalla detenzione di 6 cartucce a palla calibro 12. La donna deteneva infatti dette armi in casa propria senza averle denunciate all'Autorit� di Pubblica Sicurezza.

Accettazione eredit� con beneficio d'inventario

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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce, in particolare, di aver accettato l'eredit� con beneficio di inventario e di avere appreso solo al momento della redazione dell'inventario, che il patrimonio del de cuius contemplava anche due fucili. Tipo di accettazione che, ogni caso, non confonde i patrimoni del de cuius e dell'accettante.

Accettare con beneficio di inventario non esonera dal denunciare le armi ereditate

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15199/2020 annulla il provvedimento impugnato limitatamente al capo di imputazione b) perch� estinto per prescrizione, ritenendo invece gli altri motivi del tutto infondati.

Sul motivo del ricorso con cui l'imputata ha fatto presente che l'aver accettato l'eredit� con beneficio di inventario ha mantenuto separato il proprio patrimonio da quello del cuius, la Corte afferma come in effetti, l'istituto diversifica le due entit� economiche. La finalit� infatti � di assicurare che i due patrimoni assolvano a una funzione di rispettiva garanzia. Questo per� non ha alcun rilievo in un ambito diverso da quello civile. L'accettazione con beneficio di inventario quindi non trova applicazione nel campo penale e soprattutto nella disciplina sul controllo delle armi.

Il fatto che l'erede accetti con beneficio di inventario non fa venire meno gli obblighi su di esso gravanti e che derivano dai beni compresi nell'eredit�. Questo a causa del rapporto di disponibilit� materiale che si viene a realizzare comunque tra l'erede e le armi parte dell'eredit�.

L'erede quindi, anche se accetta con beneficio di inventario, non � esonerato dall'obbligo di denunciare e comunicare alle Autorit� pubbliche, le armi che gli sono pervenute in eredit� e che detiene presso il domicilio o in altri luoghi che si trovano nella sua disponibilit�.

L'accettazione beneficiata inoltre non priva del restio l'accettante della sua qualit� di erede, ne restringe solo i poteri che in genere derivano dall'accettazione pura e semplice. Esso infatti diventa l'amministratore del patrimonio del de cuius, che amministra nell'interesse proprio, dei creditori e dei legatari, per il fatto che comunque gestisce cose "proprie", tanto che l'art. 491 c.c. ne prevede la responsabilit�, in qualit� di amministratore, in caso di colpa grave.


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