Data: 31/05/2020 14:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 635-ter c.p.

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Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilit�, � punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena � della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto � commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualit� di operatore del sistema, la pena � aumentata.

La ratio dell'art. 635-ter c.p. e il bene giuridico tutelato

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Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit�, � un reato contro il patrimonio (bene giuridico tutelato). Il primo comma sembra denotare (ed � questo il carattere distintivo rispetto alla norma precedente) i connotati di un reato di pericolo, proprio in ragione dell'impiego dell'espressione "chiunque commette un fatto diretto�", donde si pu� ritenere esclusa l'applicabilit� dell'art. 56 c.p., essendo lo stesso tentativo la condotta tipizzata dal primo comma. � un reato comune, non qualificato n� proprio, dacch� pu� essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 635-ter c.p.

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Come anticipato, il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit�, si differenzia rispetto a quello di cui all'art. 635 bis c.p. proprio perch� il primo comma non richiede, ai fini della configurabilit� del fatto, necessario il realizzarsi dell'evento, essendo invero sufficiente che il soggetto agente ponga in essere i soli atti prodromici. Difatti il comma due prevede, come specifica circostanza aggravante, il reato di evento, ovvero quando dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. In tal caso la pena � della reclusione da tre a otto anni. � prevista all'ultimo comma un'ulteriore circostanza aggravante, che si configura quando il fatto � commesso con violenza o minaccia.

La pena

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La pena per chi pone in essere la condotta di cui al primo comma (atti prodromici al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit�) � della reclusione da uno a quattro anni. Per l'aggravante di cui al comma 2 (eventus damni) la pena � della reclusione da tre ad otto anni. Laddove sia impiegata violenza o minaccia ovvero con abuso della qualit� di operatore del sistema, la pena � aumentata (ai sensi dell'art. 64 c.p. quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non � determinato dalla legge, � aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso).

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 635-ter c.p. � punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.


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