Data: 30/05/2020 10:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 636 c.p.

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Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui � punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena � della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole � punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto � punibile a querela della persona offesa.

La ratio dell'art. 636 c.p. e la procedibilit�

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Il delitto di cui all'art. 636 c.p. � un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela. � un reato di evento, quindi il tentativo ex art. 56 c.p. pu� ritenersi astrattamente configurabile.

� procedibile a querela della persona offesa ed � un reato comune, non proprio n� qualificato, poich� pu� essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 636 c.p.

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La norma contempla tre distinte ipotesi, ciascuna pertinente specifiche condotte che pu� porre in essere il soggetto agente. La prima � quella di introdurre o abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo altrui; la seconda sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, laddove questa avvenga per farli pascolare nel fondo altrui; l'ultima ha ad oggetto il danneggiamento del fondo altrui a seguito dell'introduzione di animali o del pascolo dei medesimi in situ.

La pena prevista per il delitto di pascolo abusivo

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Il primo comma, sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui con la multa da euro 10 a euro 103; il secondo comma sanziona con la reclusione fino a un anno o la multa da euro 20 a euro 206 chiunque introduca o abbandoni animali nel fondo altrui per finalit� di pascolo; il terzo comma sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516, l'introduzione o l'abbandono (nonch� il pascolo) nel fondo altrui che abbia determinato finanche un danneggiamento.

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 636 c.p. � punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.


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