Data: 23/09/2022 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'� la gestione di affari altrui

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All'interno del nostro ordinamento, la gestione di affari altrui si pone come una delle fonti di obbligazioni previste direttamente dalla legge (cfr. art. 1173 c.c.).

Infatti, la semplice assunzione spontanea (cio� realizzata in assenza di un contratto vincolante) della gestione di un affare nell'interesse altrui � idonea a far sorgere in capo al gestore l'obbligo di continuare ed eventualmente portare a termine l'affare, fino a quando l'interessato (o, se deceduto, un suo erede) non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.).

Parimenti, in capo all'interessato sorgono degli obblighi altrettanto specifici, che analizzeremo tra breve.

Gli elementi della fattispecie

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Gli elementi che compongono la fattispecie della gestione di affari altrui come autonoma fonte di obbligazione sono dunque i seguenti:

  • spontaneit� dell'inizio della gestione (cio� in assenza di un preesistente vincolo giuridico)
  • consapevolezza dell'esistenza di un interesse altrui
  • utilit� iniziale della gestione
  • impossibilit� dell'interessato di provvedere alla gestione dell'affare

L'incapacit� del gestore

Quanto alla consapevolezza da parte del gestore, essa inerisce sia all'altruit� dell'affare che alla sua originaria non obbligatoriet�.

Il gerente, a norma dell'art. 2029 c.c., deve necessariamente possedere la capacit� di contrattare (in particolare, la capacit� d'agire).

In caso contrario, l'interessato non sar� obbligato ad adempiere le obbligazioni, salva la buona fede del terzo.

L'impossibilit� di provvedere

L'impossibilit� dell'interessato a provvedere da s� alla gestione dell'affare � invece da intendersi in senso ampio e non strettamente giuridico. Ci� significa che la disciplina codicistica sulla gestione di affari altrui trova applicazione, ad esempio, in caso di:

  • assenza fisica dell'interessato
  • impedimento materiale
  • irreperibilit�
  • momentaneo stato di incapacit� naturale

A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che "nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilit� oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del dominus"(v. Cass. n. 12304/11).

Divieto dell'interessato

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La gestione non deve essere autorizzata dall'interessato, altrimenti l'obbligo del gestore di condurla a termine troverebbe la sua fonte in un accordo di tipo contrattuale, riconducibile in genere nell'ambito del mandato.

� necessario, inoltre, che non vi sia stato divieto da parte dell'interessato: in tal caso, quest'ultimo non sarebbe obbligato all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2031 c.c.

A questo riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che il tacito assenso � sufficiente per configurare gestione di affari altrui ai sensi degli artt. 2028 ss. c.c.: "L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneit� dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilit� di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor" (cfr., tra le altre, Cass. n. 9269/08).

Gli obblighi dell'interessato

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A fronte dell'obbligo del gestore di continuare e portare a termine l'affare, la disciplina codicistica prevede (art. 2031 c.c.) in capo all'interessato degli obblighi altrettanto precisi.

Infatti egli deve:

  • adempiere le obbligazioni contratte dal gestore in nome dell'interessato
  • tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte in nome proprio
  • rimborsare le spese sostenute dal gestore

Tutto ci�, si badi non necessariamente a seguito del conseguimento di un vantaggio finale da parte dell'interessato, ma solo in presenza di una gestione utilmente iniziata.

Se, infine, risulta che il gestore fosse convinto di provvedere ad un affare proprio, l'interessato pu� ratificare il suo operato: in tal caso, la gestione produrr� gli effetti propri di un mandato.


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