Data: 24/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Con il dlgs 8 aprile 2003 n. 66 � stata recepita la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro. La nuova disciplina trover� applicazione per tutti i settori, anche per il pubblico impiego, ad eccezione dei marittimi, del personale di volo e dei lavoratori cd. mobili per i quali si rinvia alle disposizioni specifiche. L'orario normale di lavoro � fissato in 40 ore settimanali, senza alcune previsione in relazione alla singola giornata lavorativa, mentre la durata massima consentita, fissata dalla contrattazione collettiva, non pu� in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Il provvedimento entrer� in vigore il 29 aprile 2003. Il decreto legislativo attua parzialmente la direttiva Ue n. 93/104, come modificata dalla direttiva n. 2000/34. Si tratta di un atto normativo di grande importanza. L'articolo 36 (comma 2) della Costituzione affida alla legge la determinazione della durata massima della giornata lavorativa e afferma, al comma 3, che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non rinunziabili. La giurisprudenza d� prevalenza al principio dell'irrinunciabilit� e dell'effettiva fruizione delle ferie, rispetto al potere del datore di lavoro del bilanciamento delle esigenze aziendali con quelle del dipendente. Questo potere non pu� essere esercitato senza tenere conto della finalit� cui � preordinato l'istituto, e cio� la funzione reintegratrice delle energie lavorative. Ne consegue la non monetizzazione delle ferie, dal momento che l'articolo 36 comma 3 Costituzione, si traduce nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di lavoro, affinch� avvenga l'effettiva ripresa e il rafforzamento delle energie lavorative del dipendente. (Cassazione civile 21 febbraio 2001, n. 2569)... (da Ordine dei Giornalisti della Lombardia) LaPrevidenza.it, Scheda a cura dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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