Data: 24/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Con il dlgs 8 aprile 2003 n. 66 è stata recepita la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro. La nuova disciplina troverà applicazione per tutti i settori, anche per il pubblico impiego, ad eccezione dei marittimi, del personale di volo e dei lavoratori cd. mobili per i quali si rinvia alle disposizioni specifiche. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, senza alcune previsione in relazione alla singola giornata lavorativa, mentre la durata massima consentita, fissata dalla contrattazione collettiva, non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 aprile 2003. Il decreto legislativo attua parzialmente la direttiva Ue n. 93/104, come modificata dalla direttiva n. 2000/34. Si tratta di un atto normativo di grande importanza. L'articolo 36 (comma 2) della Costituzione affida alla legge la determinazione della durata massima della giornata lavorativa e afferma, al comma 3, che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non rinunziabili. La giurisprudenza dà prevalenza al principio dell'irrinunciabilità e dell'effettiva fruizione delle ferie, rispetto al potere del datore di lavoro del bilanciamento delle esigenze aziendali con quelle del dipendente. Questo potere non può essere esercitato senza tenere conto della finalità cui è preordinato l'istituto, e cioè la funzione reintegratrice delle energie lavorative. Ne consegue la non monetizzazione delle ferie, dal momento che l'articolo 36 comma 3 Costituzione, si traduce nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di lavoro, affinché avvenga l'effettiva ripresa e il rafforzamento delle energie lavorative del dipendente. (Cassazione civile 21 febbraio 2001, n. 2569)... (da Ordine dei Giornalisti della Lombardia) LaPrevidenza.it, Scheda a cura dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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