Data: 05/06/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche la Giustizia Amministrativa è ormai pronta ad affrontare la fase 2 dell'emergenza sanitaria. A partire dal 3 giugno si terranno le udienze con la discussione da remoto degli avvocati, mentre dopo il 31 luglio si tornerà a celebrare le udienze in presenza.

Linee guida Processo Amministrativo Telematico

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A supportare gli operatori del settore ci pensano, in primis, le nuove linee guida sul processo amministrativo, pubblicate del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nonché le regole operative dettate con il decreto n. 134/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio.
Infatti, per consentire di aprire le udienze in videoconferenza anche agli avvocati, il Presidente del Consiglio di Stato ha dovuto aggiornare le regole del processo amministrativo telematico (PAT) che non contemplava la possibilità di dibattimenti a distanza.
Le novità, tra l'altro, riguardano la durata degli interventi in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, nonché il divieto di registrazione e uso di strumenti o funzioni idonei a tenere traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

Protocollo tra Giustizia Amministrativa e Avvocati

A conferma della condivisione di tali modalità operative, il 26 maggio è stato sottoscritto anche il protocollo di intesa sulle udienze da remoto, che coinvolge la "Giustizia amministrativa", l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti.
Come si legge nel preambolo, il testo (qui sotto allegato) è teso a responsabilizzare le Parti verso un'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 28/2020 e delle relative "terze linee guida" del Presidente del Consiglio di Stato, informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell'ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche, diffondere l'informazione e l'invito alla leale collaborazione tra magistrati amministrativi e avvocati e tra gli avvocati, raccogliere l'adesione delle Parti ad alcune soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di tutte le componenti della Giustizia amministrativa, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa fase processuale "emergenziale".

Discussione orale mediante collegamento da remoto

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Come noto, il menzionato art. 4 prevede che a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 possa essere chiesta la discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.
In linea con quanto previsto nelle linee guida del Presidente del Consiglio di Stato, la disposizione citata troverà applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, nell'intervallo temporale indicato. Come anticipato, la richiesta potrà essere formulata per tutte le udienze fissate a partire dal 3 giugno. Ove la richiesta sia formalmente tardiva, il presidente potrà disporre d'ufficio la discussione orale, secondo il suo prudente e insindacabile apprezzamento.

Come effettuare la richiesta di discussione orale

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Finché non sarà rilasciata un'apposita "manutenzione evolutiva" (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), il protocollo chiarisce che, per la richiesta di discussione, gli avvocati utilizzeranno la voce "altro" del "Modulo deposito atto", attualmente disponibile, avendo cura di indicare in modo chiaro, nell'intestazione della nota, che trattasi di "istanza di discussione" o "atto di opposizione alla discussione".
Qualora l'istanza o l'opposizione siano presentati unitamente o nel corpo dell'atto di costituzione, si avrà allora cura di evidenziarlo nell'oggetto. Negli stessi atti dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato si renda raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio.
Per gli affari cautelari, si potrà inserire l'istanza di discussione nel contesto dell'istanza di fissazione d'udienza, sempre che l'avvocato abbia cura di evidenziare nell'intestazione che "v'è richiesta di discussione".

Contraddittorio cartolare alternativo

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L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 contiene una disciplina ad hoc del contraddittorio cartolare alternativo alla discussione. Viene dunque scandito un "nuovo e temporaneo regime della discussione orale", anche se resta possibile alle parti, in alternativa alla discussione, depositare "richiesta di passaggio in decisione" e il difensore che depositi tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza o in camera di consiglio.
Il protocollo sottolinea l'opportunità che i difensori si giovino di tale facoltà processuale, anche al fine di non sovraccaricare le udienze da "remoto" con discussioni consistenti in meri e sostanziali rinvii agli atti. Le Associazioni firmatarie, inoltre, si impegneranno a informare e sensibilizzare i loro associati circa l'opportunità che l'istanza di passaggio in decisione sia presentata con congruo anticipo rispetto all'udienza, e possibilmente in modo congiunto o comunque tale da rappresentare l'unità di intenti previamente concordata in separata sede.
Anche in questo caso, finché non sarà operativa la MEV, in corso di implementazione, gli avvocati utilizzeranno la voce "altro" del "Modulo deposito atto", evidenziando nell'intestazione "richiesta passaggio in decisione". Tale richiesta potrà essere avanzata anche qualora una o entrambe le parti abbiano già in precedenza chiesto la discussione.
Qualora ciascuna delle parti non presenti alcuna richiesta di passaggio in decisione, né aderisca alla richiesta altrui, né, ancora, partecipi all'udienza, l'unica conseguenza è che risulterà non presente all'udienza.

Note di udienza

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La legge prevede che in alternativa alla discussione potranno essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa. Il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.
Ferma la possibilità di partecipare alla discussione richiesta dalla controparte, qualora l'avvocato intenda sfruttare la possibilità del deposito delle note d'udienza, il protocollo ritiene opportuno che egli anticipi il deposito di tali note, almeno nella giornata antecedente all'udienza o alla camera di consiglio, affinché la controparte possa, ove abbia a suo tempo richiesto la discussione, tenerne conto ed eventualmente replicare.
In ogni caso, il presidente del collegio, ove le note siano depositate il mattino stesso dell'udienza, su richiesta della controparte, postergherà l'ora di trattazione della causa, al fine di consentirne l'esame, o ne disporrà un breve rinvio.

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