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Data: 05/06/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Rinuncia alla sospensione dei termini l'appellante che deposita la memoria conclusiva nel termine assegnatogli, ricadente nel periodo di sospensione disposto dalle misure emergenziali adottate dall'esecutivo per fronteggiare l'epidemia Covid-19. È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 695/2020 pubblicata lo scorso 6 maggio (qui sotto allegata) pronunciandosi su una tematica sulla quale ancora non sembra essersi formato un orientamento univoco da parte della giurisprudenza. La vicenda ruota intorno all'impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace che aveva definito un giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Alla prima udienza, fissata per ottobre 2019, l'autorità appellata non si era tuttavia costituita e il giudice onorario, non potendo trattare la causa in grado di appello stante l'assenza del giudice titolare, aveva rinviato a udienza del 12 marzo 2020, nulla disponendo in ordine al rito.
Giustizia e misure COVID-19[Torna su] Tuttavia, prima che si tenesse tale udienza, è intervenuta "una significativa novità sul piano processuale, inattesa e del tutto imprevedibile al tempo" della prima udienza, ovvero l'emanazione del D.L. n. 11/2020 che ha introdotto misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Il provvedimento ha stabilito che, dal 9 al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salve alcune eccezioni tra le quali non figuravano le opposizioni a sanzioni amministrative) dovessero essere rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, prevedendo, per lo stesso periodo, anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti. Tali disposizioni sono state poi superate dal D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) prima, che ha prolungato la sospensione fino al 15 aprile, e dal D.L. 23/2020 poi, che ha ulteriormente prorogato fino all'11 maggio 2020. L'udienza fissata il 12 marzo, dunque, rientrava tra quelle che non potevano essere celebrate a causa dell'emergenza epidemiologica e per questo, con ordinanza dell'11 marzo 2020, il giudice, esaminati gli atti del fascicolo elettronico, aveva ritenuto che nel caso di specie non vi fosse necessita di celebrare altre udienze. Termine per deposito memoria conclusiva[Torna su] Il giudice, rilevata la mancata costituzione di parte appellata e acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, aveva ritenuto non vi fosse altro da fare che recepire le conclusioni finali dell'appellante ed eventualmente una sua sintetica memoria conclusiva. Tra l'altro, nel caso di specie, non vi era stata richiesta di istruttoria in grado di appello e l'impugnazione aveva investito unicamente il capo relativo alla compensazione delle spese processuali. Non essendovi necessità di ulteriore approfondita trattazione, scritta o orale, né di chiarimenti da chiedere al difensore, il giudice assegnava all'appellante un termine per il deposito di sintetica memoria contenente le conclusioni finali (in mancanza delle quali si intendono confermate quelle originarie) e gli eventuali argomenti difensivi giustificati da nuovi sviluppi giurisprudenziali. Tra l'altro, per la natura esclusivamente documentale e in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la controversia si sarebbe prestata a una definizione secondo il modello di cui all'art. 281-sexies c.p.c, con discussione e sentenza contestualmente motivata. Non potendo tale programmata udienza aver luogo per le preclusioni introdotte dal decreto legge summenzionato, il giudice ritiene poter sfruttare le potenzialità del processo civile telematico e, dunque, interpellare il difensore dell'unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un'apposita udienza. Ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile, tra l'altro una delle possibili misure che i capi degli uffici possono adottare al fine di evitare assembramenti negli uffici nella Fase 2. Deposito memoria conclusiva e rinuncia sospensione termini[Torna su] Il giudice ha dunque assegnato al difensore dell'appellante termine sino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di sintetica memoria riepilogativa, invitandolo a precisare le conclusioni finali e, se del caso, a illustrare i soli argomenti difensivi giustificati da eventuali nuovi sviluppi giurisprudenziali. E l'appellante ha effettivamente depositato, in via telematica, la memoria conclusiva nel termine assegnatogli. Anzi, ha depositato l'atto quando ancora operava la sospensione dei termini disposta inizialmente dal d.l. 11/2020. Così facendo il giudice ritiene che l'appellante abbia rinunciato alla sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile: come si legge in sentenza, tale sospensione, a differenza di quella del rinvio d'ufficio delle udienze, riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell'atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell'emergenza epidemiologica. Nel caso di specie, il passaggio in decisione senza altra udienza, e senza provvedimenti sul mero rito, non altera di per sé l'equilibrio nella posizione delle parti né pregiudica l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, il giudice ha emesso la sentenza in oggetto il 16 aprile 2020, prima della conclusione del periodo di sospensione.
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