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Data: 22/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge
n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti,
comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore
all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i
lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui
all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle
percentuali di cui sopra puo' essere destinato a lavoratori disabili
di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.
2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai
lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale
adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti
previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali
riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli
uffici competenti.
Conferenza Unificata, Provvedimento 16.11.200
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