Data: 06/06/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Imporre ai giudici civili la presenza negli uffici giudiziari durante la celebrazione delle udienze da remoto, come previsto dal D.L. 28/2020, appare una misura "irragionevole" e "contraddittoria", in palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione. Tanto sostiene il Tribunale di Mantova che, con ordinanza del 19 maggio 2020 (sotto allegata), ha sospeso il procedimento e sollevato questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale.
Il giudice rimettente, sottolineando l'attualità e l'urgenza della questione, si sofferma anche sull'evidente disparità di trattamento non essendo prevista un'analoga ed esplicita imposizione a magistrati di altre giurisdizioni (penale, amministrativa, contabile, tributaria).

Udienze da remoto: i giudici civili dovranno stare in ufficio

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Come noto, il D.L. Cura Italia ha affidato ai capi degli uffici giudiziari, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la possibilità di adottare una serie di misure per contrastare l'emergenza epidemiologica, tra cui quella di stabilire lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.
La norma disciplinante le modalità di celebrazione dell'udienza civile da remoto, tuttavia, non prevedeva, nella formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020 poi convertito nella L. 27/2020, alcuna particolare disposizione quanto al luogo nel quale si doveva trovare il Giudice per poter utilizzare il software Microsoft Teams e la stanza virtuale fornita dalla DGSIA.
Invece, con la modifica introdotta dal D.L. 28/2020, entrato in vigore il giorno successivo al D.L. Cura Italia nella sua versione convertita in legge, è stata aggiunta la specificazione che l'udienza dovesse avvenire, oltre che con le già previste modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, anche con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Disparità di trattamento

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In tal modo, si è obbligato il giudice civile a recarsi presso l'ufficio per potersi collegare alla propria stanza virtuale. Il Tribunale di Mantova sottolinea, invece, come la modalità da remoto potrebbe tecnicamente essere utilizzata a prescindere dal luogo fisico dal quale si trova collegato il magistrato, purché questi abbia a sua disposizione una connessione internet, una webcam e un microfono (questi ultimi peraltro incorporati nei PC forniti dal Ministero della Giustizia ai giudici per lavorare anche da fuori ufficio).
Per il giudice rimettente, appare evidente in primis una disparità di trattamento in quanto l'obbligo di essere presenti in ufficio è attualmente sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare il Giudice civile non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario) e neppure per i giudici costituzionali.
La manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, si legge nel provvedimento, è resa ancora più evidente dal fatto che, nell'attuale situazione epidemiologica dei territori lombardi, essa costringe i giudici civili a recarsi presso l'ufficio giudiziario esponendosi lungo tutto il viaggio e durante la permanenza nei locali del Tribunale a essere contagiati o a contagiare soggetti terzi, laddove dovesse risultare un positivo asintomatico.
E tutto ciò "al solo fine di poter utilizzare lo strumento informatico Microsoft Teams che, al contrario, potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso e più sicuro rispetto all'ufficio giudiziario".

Adeguatezza delle dotazioni informatiche

La norma in esame viene considerata irragionevole dal magistrato rimettente anche perché omette di considerare se le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari siano adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato se tutti i magistrati dell'ufficio utilizzassero contemporaneamente la banda internet per svolgere udienza in videocollegamento da remoto. In realtà, sembrerebbero essere pervenute da svariati uffici giudiziari segnalazioni proprio sulle difficoltà di collegamento nelle ore della giornata di maggior traffico.
In pratica, l'utilizzo del software per la gestione da remoto della stanza virtuale fornita da DGSIA funzionerebbe meglio se utilizzato con connessioni internet diverse da quelle attualmente disponibili nella maggior parte degli uffici giudiziari italiani.
L'ordinanza richiama, sul punto, anche il parere del CSM, n. 18/PP/2020, che si è interrogato sulla ratio per cui il legislatore avrebbe scelto di imporre la necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza da remoto.

Buon andamento della P.A.

Ancora, si ritiene manifesta la violazione degli artt. 77 e 97 Cost. se si considera anche che si è proceduto con decretazione di urgenza per modificare la legge di conversione di un altro decreto legge negli stessi giorni nei quali questa veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
E ciò al fine di garantire la presenza del Giudice in ufficio senza che gli altri attori del processo possano accedervi per le stesse ragioni di sanità pubblica che indurrebbero a evitare che anche il Giudice sia costretto a recarvisi.
Infine, la norma in esame viene considerata manifestamente irragionevole e contraria al buon andamento nella Pubblica Amministrazione (97 Cost.) poiché in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 che ha indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference). La parola passa ora alla Corte Costituzionale che si occuperà di vagliare le argomentazioni del Tribunale di Mantova.

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