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Data: 07/06/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La scure del Coronavirus si è abbattuta su molti commercianti e imprenditori che, nonostante la chiusura forzata delle attività, si sono ritrovati a dover pagare affitti per i locali in cui svolgono, o avrebbero dovuto svolgere, le proprie attività.
Affitti commerciali e Covid-19[Torna su] Canoni da pagare, spesso particolarmente ingenti, e attività sospese, che significa assenza di introiti: un vero e proprio cortocircuito capace di mettere in ginocchio molte attività economiche. Certo, il Governo ha introdotto vari incentivi, tra cui misure proprio tese a sostenere il pagamento dei canoni di locazione per immobili a uso non abitativo. Per approfondimenti Affitti commerciali e COVID-19: i Tribunali intervengono sui canoni Tuttavia, nelle more dell'attivazione di questi aiuti, in molti si sono rivolti ai Tribunali per ottenere interventi tempestivi, soprattutto quando non si sono riuscite a trovare altre soluzioni "concordate" con la parte locatrice. Cambiali per affitto della discoteca[Torna su] Una di queste pronunce arriva dal Tribunale di Genova e si tratta del decreto del 1° giugno 2020 (qui sotto allegato), a firma della dott.ssa Antonella Dragotto, reso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2, del codice di procedura civile. La vicenda esaminata ricalca le numerose istanze che gli affittuari di locali commerciali hanno avanzato a causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 in Italia. Come noto, a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia, a molte attività imprenditoriali è stata ordinata la chiusura per lungo tempo e solo nell'ultimo mese si sono avute le prime graduali riaperture e solo per alcuni settori. Nel caso di specie, l'affittuario del ramo di azienda (una discoteca) aveva dovuto chiudere a far data dal 23 febbraio 2020 e, nonostante avesse pagato al locatore il canone relativo al mese di marzo, mentre per quello relativo alle mensilità di aprile e maggio aveva fornito delle cambiali a garanzia del pagamento, rappresentando l'impossibilità di far fronte al versamento a causa del mancato svolgimento dell'attività. Inibitoria incasso e girata delle cambiali[Torna su] La locatrice, pur edotta delle difficoltà dell'affittante, aveva annunciato l'intenzione di porre all'incasso i due titoli cambiari emessi in suo favore. Da qui il ricorso della società conduttrice al Tribunale, ex art. 700 c.p.c., con cui vengono dedotti i gravi effetti pregiudizievoli che la stessa potrebbe subire qualora i titoli dati in garanzia fossero posti all'incasso e non pagati per difetto di provvista: tra questi, la levata del protesto e la segnalazione alla Centrale Rischi, nonché le conseguenti ricadute su altri rapporti, in specie quelli bancari. Valutato il fumus boni iuris, il magistrato ligure ritiene di accogliere l'istanza cautelare, mostrandosi sensibile alle conseguenze potenzialmente disastrose per l'imprenditore e tenendo in considerazione anche altre circostanze dedotte, quali il pagamento del canone di uno dei tre mesi di arresto forzato dell'attività. Pertanto, il Tribunale ordina alla locatrice di astenersi dal presentare all'incasso i titoli cambiari in suo possesso emessi dall'affittuario a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell'azienda e del canone di affitto dei locali. In aggiunta, viene inibita anche l'effettuazione di girate delle suddette cambiali a favore di terzi. Alla decisione emessa d'urgenza e inaudita altera parte segue la fissazione di successiva udienza per la comparizione delle parti. Si ringrazia l'Avv. Enrico Romanelli per l'invio del provvedimento |
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