Data: 08/06/2020 10:00:00 - Autore: Eliana Messineo

Avv. Eliana Messineo - Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonch� delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivit� di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione pu� rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, con sentenza 20 aprile 2020 n. 7969.

Richiesta risarcimento danni per collisione con animale selvatico

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B.D. agiva in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica.

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace di Pescara e il Tribunale de L'Aquila confermava la decisione di primo grado.

Ricorreva la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo consistente nella censura della decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall'autovettura dell'attore, nonch� nella mancata considerazione da parte del tribunale di primo grado della condotta colposa del soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui era avvenuto l'incidente.

Il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici

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I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.

Con la L. 27 dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) � stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunit� nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virt� dell'art. 117 Cost.. Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libert� nel territorio nazionale", con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell'interesse della comunit� internazionale, precisando, sul piano delle competenze, che:

- le Regioni a statuto ordinario: provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1); "esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria"; "svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali" (art. 9); "attuano la pianificazione faunistico- venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9); "... nonch� con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province..." (art. 10); "... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivit� venatoria", per "far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26);

- alle Province, invece: "spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge" (art. 9); inoltre, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, art. 19 (che ha sostituito la L. n. 142 del 1990), alle Province spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nei settori della "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali", nonch� della "caccia e pesca nelle acque interne".

Sulla natura della responsabilit� per i danni causati dagli animali selvatici

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Sino alla pronuncia in esame in giurisprudenza si era consolidato l'orientamento, sia di legittimit� sia di merito, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non � risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libert� � incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilit� extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, che richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Tale indirizzo aveva anche superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale - con Ordinanza in data 4 gennaio 2001 n. 4 - ritiene non sussistere una irragionevole disparit� di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattivit�, che risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici. Ci� sull'assunto per cui, poich� gli animali selvatici soddisfano il godimento della intera collettivit�, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale di cui la comunit� intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilit� civile di cui all'art. 2043 c.c..

Con la pronuncia in esame, la Cassazione in contrasto con il suddetto indirizzo giurisprudenziale, ha invece ritenuto di estendere alla fauna selvatica il regime di cui all'art. 2052 c.c. sull'assunto che il criterio di imputazione della responsabilit� sancito da tale norma non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento a tutti gli animali suscettibili di propriet� o di utilizzazione da parte dell'uomo essendo un criterio di imputazione fondato non sulla custodia ,ma sulla stessa propriet� dell'animale e o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilit�, con l'unica salvezza del caso fortuito.

Per la Cassazione, pertanto, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilit� oggettiva di cui all'art. 2052 (che come � noto alleggerisce molto la posizione processuale del soggetto danneggiato poich� grava sul convenuto la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno) finirebbe per risolversi in un ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione, poich� il cittadino danneggiato si troverebbe a dover dimostrare non solo l'evento dannoso ed il nesso di causalit� ma anche la colpa dell'ente preposto alla gestione della fauna selvatica.

Sulla legittimazione passiva della pubblica amministrazione

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Ad avviso della Corte � proprio partendo dall'applicabilit� della disposizione di cui all'art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici, nella parte in cui " attribuisce la responsabilit� per i danni causati dagli animali al soggetto che se ne serve, che va individuato il soggetto legittimato passivo dell'azione di risarcimento promossa dal privato danneggiato. La Corte chiarisce che colui che si serve dell'animale selvatico � la Regione, dal momento che � la Regione l'ente territoriale cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attivit� eventualmente svolte per delega da altri enti; ivi inclusi i poteri sostitutivi per il caso di omissioni da parte del delegato.

Pertanto, il privato dovr� chiamare in giudizio la Regione, al fine di ottenere il risarcimento per i danni cagionati da fauna selvatica. Laddove, poi, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un ente delegato (ad esempio la Provincia) la stessa Regione potr� rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, qualora lo ritenga opportuno, potr� chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal privato danneggiato, onde esercitare la rivalsa.

Alcune precisazioni in tema di onere della prova

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Sull'attore che allega di aver subito un danno, cagionato da un animale selvatico graver� l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonch� il nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Il criterio di imputazione della responsabilit� a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. deve conciliarsi con la presunzione prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c. a carico del conducente del veicolo che deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Regione, invece, quale ente pubblico proprietario, per liberarsi dalla responsabilit� del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico dovr� dimostrare che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" ovvero che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e o comunque non era evitabile.


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