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Data: 05/06/2020 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 9199/2020 (sotto allegata) chiarisce che nel rito del lavoro, se si viola il termine dei 25 giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di discussione, come previsto dall'art. 435, co. 3, c.p.c., l'impugnazione non è improcedibile. La nullità della notifica infatti, come previsto dall'art 291 c.p.c, si sana ex tunc se ne viene disposta la rinnovazione da parte del giudice o se l'appellato si costituisce spontaneamente in giudizio.
Appello improcedibile per mancato rispetto dei termini della notifica[Torna su]
Il giudice del gravame dichiara improcedibile l'impugnazione avanzata da Poste Italiane nei confronti di una sentenza, che ha accertato l'omesso versamento dei contributi Inps ai danni di una sua dipendente. La Corte rileva che la notifica del ricorso in appello alla dipendente è avvenuta in data 19/04/2018, mentre all'Inps il 02/05/2018 per l'udienza di discussione tenutosi in data 08 maggio 2018, in violazione di quanto previsto dall'art. 435 co. 3 c.p.c, il quale stabilisce che "Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni." Nullità sanabile?[Torna su]
Poste Italiane S.p.a ricorre in sede di legittimità rilevando, con il primo motivo del ricorso, la nullità della sentenza e con il secondo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU, facendo presente come nel caso di specie la nullità della notifica è sanabile e ne deve essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c, applicabile anche al rito del lavoro. La nullità della notifica si sana se viene rinnovata o la parte si costituisce[Torna su]
La Cassazione, con l'ordinanza n. 9199/2020 accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte d'appello in diversa composizione, ritenendo i motivi sollevati fondati e da trattare congiuntamente. La Corte ha già chiarito in passato che l'interprete non può attribuire all'invalidità effetti diversi e più gravi, come quello dell'improcedibilità, rispetto a quelli previsti dall'ordinamento, ricorrendo alla giustificazione della ragionevole durata del processo. L'art. 291 c.p.c prevede infatti che "Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza." Come chiarito dalla CEDU la ragionevole durata del processo non prevale su altri principi posti a garanzia di un procedimento equo, come il diritto di difesa o al contraddittorio. Per questo la Corte ribadisce un principio già sancito nella Cassazione n. 9404/2018, ossia che: "Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. |
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