Data: 07/06/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La scheda testamentaria falsa non � sanabile neppure se gli eredi pretermessi vi danno esecuzione, perch� in questo caso l'atto di ultima volont� non � semplicemente nullo, ma inesistente. Non � quindi applicabile la regola sancita dall'art 590 c.c che preclude la possibilit� di far valere la nullit� della disposizione testamentaria da parte di chi, conoscendone la causa, la conferma e vi d� spontanea esecuzione. A stabilirlo l'ordinanza n. 10065/2020 della Cassazione (sotto allegata).

Esecuzione testamento olografo falso

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Un figlio, dopo alcuni contrasti con il padre, ricorre in Tribunale lamentando la non autenticit� delle ultime volont� della madre defunta, in cui � stato designato quale unico erede il marito della donna, nonch� genitore dell'attore, in virt� di un testamento redatto in realt� dalla figlia.

Il Tribunale, cos� come la Corte d'Appello rilevano che, anche se la scheda testamentaria � falsa, i figli della defunta, tra cui l'attore, hanno dato corso ai desideri della madre, confermando in sede di pubblicazione delle ultime volont� il contenuto delle disposizioni testamentarie, consapevoli del fatto che l'atto fosse conforme realmente ai desideri della de cuius.

Da qui l'applicazione della regola contemplata dall'art. 590 c.c, il quale dispone che: "La nullit� della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non pu� essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullit�, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione."

Vedi anche la guida Il testamento olografo

Testamento falso � sanabile?

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Il figlio soccombente in sede di merito decide quindi di ricorrere in sede di legittimit�, sollevando tre motivi di ricorso in cui fa presente che:

  • la sanatoria prevista dall'art 590 c.c. non � applicabile se il testamento non � autentico;
  • la corte d'appello non ha motivato o non ha indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ha ritenuto che il testamento rispondesse ai desideri effettivi della defunta;
  • il giudice del gravame non ha motivato o lo ha fatto in modo carente il punto della sentenza in cui ha ritenuto che il ricorrente, quando ha prestato acquiescenza all'atto di ultima volont�, fosse consapevole della falsit� dello stesso.

Il testamento olografo falso non � sanabile anche se eseguito

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10065/2020 accoglie con rinvio il ricorso del figlio, ritenendo fondato il primo motivo sollevato, con conseguente assorbimento degli altri.

Gli Ermellini non condividono affatto il ragionamento dei giudici di merito, in quanto "l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilit� di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operativit�, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volont� del de cuius". La norma quindi non pu� applicarsi "in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilit� di esso al testatore."

La non autenticit� della scheda esclude pertanto "il meccanismo di sanatoria contemplato dall'art. 590 c.c.". Non rileva la consapevolezza dei dichiaranti relativamente alla falsit� dell'atto testamentario "n� l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volont� espressa in vita dalla defunta."

Da escludere quindi in ultimo l'ipotesi avanzata dai controricorrenti della sanatoria di un possibile "testamento orale", di cui si discute ancora in dottrina. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di discutere della possibilit� di convalidare un atto testamentario realizzato oralmente, quanto piuttosto "una dichiarazione scritta non autentica, sul presupposto che il contenuto rispecchiasse la volont� manifestata in vita dalla defunta."

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