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Data: 07/06/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La scheda testamentaria falsa non è sanabile neppure se gli eredi pretermessi vi danno esecuzione, perché in questo caso l'atto di ultima volontà non è semplicemente nullo, ma inesistente. Non è quindi applicabile la regola sancita dall'art 590 c.c che preclude la possibilità di far valere la nullità della disposizione testamentaria da parte di chi, conoscendone la causa, la conferma e vi dà spontanea esecuzione. A stabilirlo l'ordinanza n. 10065/2020 della Cassazione (sotto allegata).
Esecuzione testamento olografo falso[Torna su]
Un figlio, dopo alcuni contrasti con il padre, ricorre in Tribunale lamentando la non autenticità delle ultime volontà della madre defunta, in cui è stato designato quale unico erede il marito della donna, nonché genitore dell'attore, in virtù di un testamento redatto in realtà dalla figlia. Il Tribunale, così come la Corte d'Appello rilevano che, anche se la scheda testamentaria è falsa, i figli della defunta, tra cui l'attore, hanno dato corso ai desideri della madre, confermando in sede di pubblicazione delle ultime volontà il contenuto delle disposizioni testamentarie, consapevoli del fatto che l'atto fosse conforme realmente ai desideri della de cuius. Da qui l'applicazione della regola contemplata dall'art. 590 c.c, il quale dispone che: "La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione." Vedi anche la guida Il testamento olografo Testamento falso è sanabile?[Torna su]
Il figlio soccombente in sede di merito decide quindi di ricorrere in sede di legittimità, sollevando tre motivi di ricorso in cui fa presente che:
Il testamento olografo falso non è sanabile anche se eseguito[Torna su]
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10065/2020 accoglie con rinvio il ricorso del figlio, ritenendo fondato il primo motivo sollevato, con conseguente assorbimento degli altri. Gli Ermellini non condividono affatto il ragionamento dei giudici di merito, in quanto "l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius". La norma quindi non può applicarsi "in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore." La non autenticità della scheda esclude pertanto "il meccanismo di sanatoria contemplato dall'art. 590 c.c.". Non rileva la consapevolezza dei dichiaranti relativamente alla falsità dell'atto testamentario "né l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta." Da escludere quindi in ultimo l'ipotesi avanzata dai controricorrenti della sanatoria di un possibile "testamento orale", di cui si discute ancora in dottrina. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di discutere della possibilità di convalidare un atto testamentario realizzato oralmente, quanto piuttosto "una dichiarazione scritta non autentica, sul presupposto che il contenuto rispecchiasse la volontà manifestata in vita dalla defunta." Leggi anche Testamento olografo falso: disconoscimento o querela di falso? |
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