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Data: 06/06/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 638 c.p.[Torna su]
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. La ratio del delitto di cui all'art. 638 c.p. e il bene giuridico protetto[Torna su]
Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui è inserito, nel nostro sistema codicistico, nel capo I dei delitti contro il patrimonio. Bene giuridico meritevole di tutela è l'integrità fisica dell'animale, il quale potrebbe essere attinto da una condotta – non mossa dallo stato di necessità – volta ad arrecare al medesimo un danno che ne comprometta lo stato di salute, l'integrità o che addirittura ne cagioni la morte. È ovviamente un reato comune, non proprio né qualificato, proprio perché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un delitto che, nel caso della condotta di cui al comma I, è procedibile a querela della persona offesa, mentre è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini ed equini, anche se non raccolti in mandria. Si tratta di un reato di evento, può ritenersi quindi astrattamente ipotizzabile la configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p. La condotta sanzionata dall'art. 638 c.p.[Torna su]
Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui sanziona la condotta di chi, senza che ne ricorra la necessità (per la cui definizione si rimanda al disposto dell'art. 54 c.p.), uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altri. Sono previste comunque circostanze aggravanti (e che determinano anche la procedibilità d'ufficio, di conseguenza), nel caso in cui l'offesa sia recata contro tre o più animali raccolti in mandria, ovvero contro bovini ed equini (anche se non raccolti in mandria). Non assume rilievo penale la condotta di uccisone o danneggiamento di quei volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. La giurisprudenza è tetragona nel ritenere "volatili" tutti quegli animali in possesso di ali, quindi anche polli et similia. La pena[Torna su]
La pena per il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a trecentonove euro. Se gli animali uccisi siano più di tre e raccolti in mandria, oppure bovini ed equini anche se non raccolti in mandria, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. Esimenti e cause di non punibilità riferite all'art. 638 c.p.[Torna su]
Come anticipato, non è punibile chi ha commesso il fatto nei confronti di volatili che arrechino danneggiamento sul fondo altrui. Elemento soggettivo[Torna su]
L'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui è il dolo generico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma. |
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