Data: 06/06/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 638 c.p.

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Chiunque senza necessit� uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri � punito, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro.

La pena � della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto � commesso su tre o pi� capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non � punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

La ratio del delitto di cui all'art. 638 c.p. e il bene giuridico protetto

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Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui � inserito, nel nostro sistema codicistico, nel capo I dei delitti contro il patrimonio. Bene giuridico meritevole di tutela � l'integrit� fisica dell'animale, il quale potrebbe essere attinto da una condotta � non mossa dallo stato di necessit� � volta ad arrecare al medesimo un danno che ne comprometta lo stato di salute, l'integrit� o che addirittura ne cagioni la morte. � ovviamente un reato comune, non proprio n� qualificato, proprio perch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un delitto che, nel caso della condotta di cui al comma I, � procedibile a querela della persona offesa, mentre � prevista la procedibilit� d'ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso su tre o pi� capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini ed equini, anche se non raccolti in mandria. Si tratta di un reato di evento, pu� ritenersi quindi astrattamente ipotizzabile la configurabilit� del tentativo ex art. 56 c.p.

La condotta sanzionata dall'art. 638 c.p.

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Il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui sanziona la condotta di chi, senza che ne ricorra la necessit� (per la cui definizione si rimanda al disposto dell'art. 54 c.p.), uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altri. Sono previste comunque circostanze aggravanti (e che determinano anche la procedibilit� d'ufficio, di conseguenza), nel caso in cui l'offesa sia recata contro tre o pi� animali raccolti in mandria, ovvero contro bovini ed equini (anche se non raccolti in mandria). Non assume rilievo penale la condotta di uccisone o danneggiamento di quei volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. La giurisprudenza � tetragona nel ritenere "volatili" tutti quegli animali in possesso di ali, quindi anche polli et similia.

La pena

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La pena per il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui � della reclusione fino ad un anno e della multa fino a trecentonove euro. Se gli animali uccisi siano pi� di tre e raccolti in mandria, oppure bovini ed equini anche se non raccolti in mandria, la pena � della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Esimenti e cause di non punibilit� riferite all'art. 638 c.p.

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Come anticipato, non � punibile chi ha commesso il fatto nei confronti di volatili che arrechino danneggiamento sul fondo altrui.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo necessario per la configurabilit� del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui � il dolo generico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma.


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