Data: 08/06/2020 16:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 639 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui � punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto � commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto � commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, pu� disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ci� non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivit� non retribuita a favore della collettivit� per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalit� indicate nella sentenza di condanna.

La ratio del delitto di cui all'art. 639 c.p. e il bene giuridico protetto

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Il delitto di cui all'art. 639 c.p. � un delitto comune e non qualificato, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un delitto contro il patrimonio e contro la propriet� pubblica o privata, ponendosi in regime di sussidiariet� e complementariet� rispetto al disposto dell'art. 635 c.p. (danneggiamento). La condotta di cui al primo comma � sottoposta a condizione di procedibilit� (querela della persona offesa) mentre si procede d'ufficio nei casi di cui al secondo comma, ovvero se il delitto � commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo pu� ritenersi astrattamente configurabile.

La condotta sanzionata dall'art. 639 c.p.

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La condotta sanzionata � quella di colui il quale vada a deturpare o imbrattare (con qualunque mezzo e senza autorizzazione alcuna) beni mobili e immobili altrui. La sanzione � inasprita nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di beni immobili o mezzi di trasporto pubblico o privato, nonch� nei confronti dei recidivi per le ipotesi di cui al secondo comma. Ulteriore inasprimento della pena � previsto per il deturpamento o imbrattamento di beni di valore storico o artistico. Come anticipato, la norma si pone in regime di complementariet� rispetto al disposto dell'art. 635 c.p. (danneggiamento). Tuttavia, mentre nei casi di cui all'art. 635 c.p., quel che contraddistingue la condotta � l'aver reso inservibile la res, nel caso di cui all'art. 639 c.p., il discrimine pu� essere rinvenuto nella reversibilit� della condotta, tant'� che l'ultimo comma della norma citata prevede che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma, il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, pu� disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ci� non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivit� non retribuita a favore della collettivit� per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalit� indicate nella sentenza di condanna.

La pena

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La pena per il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui � della multa fino ad � 103,00. Se il delitto � commesso in danno di beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati, la pena � della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. In ipotesi di deturpamento o imbrattamento di res di valore artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

L'ultimo comma dell'art. 639 c.p. prevede una sanzione accessoria alla sentenza di condanna, ovvero la possibilit� che il Giudice ordini il ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ci� non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivit� non retribuita a favore della collettivit� per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalit� indicate nella sentenza di condanna.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo necessario per la configurabilit� del delitto di deturpamento o imbrattamento di cose mobili e immobili altrui � il dolo generico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma.


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