Data: 07/06/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 642 c.p.

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Chiunque, al fine di conseguire per s� o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua propriet�, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione � punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a s� stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena � aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto � commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivit� nel territorio dello Stato. Il delitto � punibile a querela della persona offesa.

La ratio del delitto di cui all'art. 642 c.p. e il bene giuridico protetto

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Il delitto di cui all'art. 642 c.p. � un delitto proprio, dacch� pu� essere commesso unicamente dal contraente di una polizza assicurativa. Si tratta di un delitto contro il patrimonio, ponendosi in regime di sussidiariet� e complementariet� rispetto al disposto dell'art. 640 c.p. (truffa). Bene giuridico meritevole di tutela, deve intendersi l'integrit� del patrimonio delle compagnie di assicurazione nonch� della buona fede e lealt� contrattuale. Il delitto in esame � procedibile a querela della persona offesa. Si tratta di un reato di pericolo, non pu� ritenersi configurabile il tentativo proprio in ragione del fatto che non � richiesto il raggiungimento dell'evento di locupletazione ai fini della rilevanza penale.

La condotta sanzionata dall'art. 642 c.p.

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Preliminarmente alla disamina della norma � indispensabile chiarire cosa sia un sinistro. Con il termine sinistro deve intendersi qualunque evento che determini il diritto, per il contraente una polizza assicurativa, di ottenere un indennizzo o dal quale ne consegua la c.d. rivalsa (non solo gli incidenti stradali, dunque). Le condotte individuate dalla norma in esame sono molteplici e non � da escludersi che le stesse possano concorrere tra loro. Incorre nel delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, l'assicurato (soggetto qualificato, anche se la norma impieghi la dicitura "chiunque") che distrugga, disperda, deteriori od occulti cose di sua propriet�, falsifichi o alteri una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Inoltre la norma in esame punisce il soggetto che cagiona a s� stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. La norma si applica anche nel caso in cui il fatto sia commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivit� nel territorio dello Stato. Nel primo e secondo comma l'evento si consuma con l'actio, non essendo necessario che il soggetto consegua l'erogazione del beneficio (questo, semmai, rappresenta una circostanza aggravante).

La pena

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La pena per chi compie il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona � della reclusione da uno a cinque anni. Se il colpevole consegue l'intento la pena � aumentata. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non � determinato dalla legge, donde � previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo necessario per la configurabilit� del delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona � il dolo specifico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma, diretto a procurarsi un indebito vantaggio con altrui ingiusto danno.


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