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Data: 07/06/2020 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 642 c.p.[Torna su]
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La ratio del delitto di cui all'art. 642 c.p. e il bene giuridico protetto[Torna su]
Il delitto di cui all'art. 642 c.p. è un delitto proprio, dacché può essere commesso unicamente dal contraente di una polizza assicurativa. Si tratta di un delitto contro il patrimonio, ponendosi in regime di sussidiarietà e complementarietà rispetto al disposto dell'art. 640 c.p. (truffa). Bene giuridico meritevole di tutela, deve intendersi l'integrità del patrimonio delle compagnie di assicurazione nonché della buona fede e lealtà contrattuale. Il delitto in esame è procedibile a querela della persona offesa. Si tratta di un reato di pericolo, non può ritenersi configurabile il tentativo proprio in ragione del fatto che non è richiesto il raggiungimento dell'evento di locupletazione ai fini della rilevanza penale. La condotta sanzionata dall'art. 642 c.p.[Torna su]
Preliminarmente alla disamina della norma è indispensabile chiarire cosa sia un sinistro. Con il termine sinistro deve intendersi qualunque evento che determini il diritto, per il contraente una polizza assicurativa, di ottenere un indennizzo o dal quale ne consegua la c.d. rivalsa (non solo gli incidenti stradali, dunque). Le condotte individuate dalla norma in esame sono molteplici e non è da escludersi che le stesse possano concorrere tra loro. Incorre nel delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, l'assicurato (soggetto qualificato, anche se la norma impieghi la dicitura "chiunque") che distrugga, disperda, deteriori od occulti cose di sua proprietà, falsifichi o alteri una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Inoltre la norma in esame punisce il soggetto che cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. La norma si applica anche nel caso in cui il fatto sia commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Nel primo e secondo comma l'evento si consuma con l'actio, non essendo necessario che il soggetto consegua l'erogazione del beneficio (questo, semmai, rappresenta una circostanza aggravante). La pena[Torna su]
La pena per chi compie il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona è della reclusione da uno a cinque anni. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, donde è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Elemento soggettivo[Torna su]
L'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona è il dolo specifico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma, diretto a procurarsi un indebito vantaggio con altrui ingiusto danno. |
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