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Data: 08/06/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Per affermare la correttezza della rilevazione della velocità, effettuata tramite strumenti elettronici, non è sufficiente produrre il certificato di messa in opera e di controllo. Per dimostrare la funzionalità dell'apparecchio qualora ne venga contestata l'affidabilità, il giudice dovrà accertare se lo strumento stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche di funzionalità e taratura.
Ricorso avverso verbale di accertamento[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 10464/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente che aveva proposto querela di falso contro un verbale di accertamento emesso dal Comando di Pulizia Municipale. Funzionalità strumento elettronico di rilevazione[Torna su] Nel caso di specie, per il rilevamento, gli agenti si erano avvalsi dello strumento elettronico, modello Velomatic 512, che consente di accertare l'infrazione commessa solo a transito avvenuto del veicolo trasgressore. Il giudice a quo, dopo aver rigettato la querela e dichiarato la validità dell'indicato verbale di accertamento, aveva sostenuto che nessuna previsione impone di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità, anche in considerazione della irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento. Ancora, il Tribunale riteneva che la funzionalità dell'apparecchiatura poteva dirsi provata alla luce del certificato di messa in opera e controllo. Una conclusione che il conducente contesta puntualmente innanzi alla Corte di Cassazione. Verifica periodica di funzionalità e taratura[Torna su] Gli Ermellini confermano che, per effetto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l'articolo 45, sesto comma, del Codice della Strada prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura. Sbaglia la sentenza impugnata a ritenere irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento, facendo erroneamente riferimento alla sufficienza, ai fini della funzionalità, del certificato di messa in opera e di controllo (per l'insufficienza delle certificazioni di omologazione e conformità). Pertanto, precisa il Collegio, qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (v., di recente, Cass., n. 24757/2019).
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