|
Data: 08/06/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo![]() di Lucia Izzo - Per affermare la correttezza della rilevazione della velocit�, effettuata tramite strumenti elettronici, non � sufficiente produrre il certificato di messa in opera e di controllo. Per dimostrare la funzionalit� dell'apparecchio qualora ne venga contestata l'affidabilit�, il giudice dovr� accertare se lo strumento stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche di funzionalit� e taratura.
Ricorso avverso verbale di accertamento[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 10464/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente che aveva proposto querela di falso contro un verbale di accertamento emesso dal Comando di Pulizia Municipale. Funzionalit� strumento elettronico di rilevazione[Torna su] Nel caso di specie, per il rilevamento, gli agenti si erano avvalsi dello strumento elettronico, modello Velomatic 512, che consente di accertare l'infrazione commessa solo a transito avvenuto del veicolo trasgressore. Il giudice a quo, dopo aver rigettato la querela e dichiarato la validit� dell'indicato verbale di accertamento, aveva sostenuto che nessuna previsione impone di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocit�, anche in considerazione della irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento. Ancora, il Tribunale riteneva che la funzionalit� dell'apparecchiatura poteva dirsi provata alla luce del certificato di messa in opera e controllo. Una conclusione che il conducente contesta puntualmente innanzi alla Corte di Cassazione. Verifica periodica di funzionalit� e taratura[Torna su] Gli Ermellini confermano che, per effetto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, che ha effetto retroattivo ed � quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l'articolo 45, sesto comma, del Codice della Strada prescriva la verifica periodica della funzionalit� degli autovelox e la loro taratura. Sbaglia la sentenza impugnata a ritenere irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento, facendo erroneamente riferimento alla sufficienza, ai fini della funzionalit�, del certificato di messa in opera e di controllo (per l'insufficienza delle certificazioni di omologazione e conformit�). Pertanto, precisa il Collegio, qualora venga contestata l'affidabilit� dell'apparecchio di misurazione della velocit�, il giudice � tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalit� e taratura (v., di recente, Cass., n. 24757/2019).
|
|