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Data: 19/06/2020 16:30:00 - Autore: Floriana Baldino
Legge Salva suicidi e infalcidiabilità dei tributi[Torna su] La legge "Salva suicidi" (n. 3/2012) prevede all'art. 7, l'infalcidiabilità dei tributi, imposta sul valore aggiunto e ritenute.
La legge stabilisce che: "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento". Tuttavia è stato più volte evidenziato, in diversi Tribunali d'Italia, che questa norma sulla infalcidiabilità di tributi, Iva e ritenute, prevista nell'art. 7 legge 3/2012, era in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Invero, questo problema era già stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea (sent. del 7 aprile 2016, nella causa n. C-546/14), in una procedura affine alla procedura di concordato preventivo, e decisa dalla Corte nel senso che il credito IVA, vantato dallo Stato nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, è pienamente falcidiabile. In particolare, secondo i Giudici europei "l'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo" non contrasta con gli obblighi degli Stati membri di garantire il privilegio integrale sull'iva sul territorio nonché con la necessità di assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione perché la procedura di concordato preventivo prevista dalla normativa italiana consente allo Stato membro interessato di accertare se, "a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore". La sentenza della corte Europea[Torna su] È evidente che le conclusioni a cui perviene la Corte di Giustizia Europea, sono destinate a trovare applicazione, in via di principio, nell'ambito di una qualsiasi procedura concorsuale nella quale si è accertata l'incapienza del patrimonio del debitore, ma troveranno applicazione purché la singola procedura, che di volta in volta viene in rilievo, preveda apposite e specifiche garanzie procedurali. Le garanzie che devono essere assicurate nella procedura sono: - la presenza di un esperto indipendente che attesti che il credito IVA non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore; - che la procedura concorsuale offra allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro la proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni dell'esperto indipendente; - infine che sia sempre consentito allo Stato membro interessato di contestare il pagamento parziale del credito IVA ed al Giudice della procedura "di esercitare un controllo". Il decreto del tribunale di Padova[Torna su] Il Tribunale di Padova, aderendo alle conclusioni della Corte Europea, in seguito anche alla decisione della Corte Costituzionale, sent. n. 245/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, legge 3/2012, ed infine "in considerazione della nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppur non ancora in vigore, è utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 l. sovr.", ha ritenuto ammissibile la falcidia delle ritenute operate e non versate, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex legge 3/2012, fissando dunque, l'udienza ex art. 10 della legge. Un decreto importantissimo, destinato a fare storia, che applica anticipatamente le disposizioni del nuovo codice della crisi d'impresa sulla falcidiabilità di detti crediti. Il nuovo codice della crisi d'impresa, sarebbe dovuto entrare in vigore ad agosto 2020 ma, a causa dell'emergenza determinata della pandemia, ha subito un rinvio al 1° settembre 2021.
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