Data: 08/06/2020 17:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'� il contratto di deposito

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Con il contratto di deposito, previsto dall'art. 1766 del codice civile, un soggetto riceve in custodia un bene con l'obbligo di restituirlo al depositante non appena questi lo richieda o alla scadenza del termine eventualmente stabilito.

Nella pratica, il deposito pu� configurarsi, a determinate condizioni, nell'ambito di diverse fattispecie ricorrenti nella quotidianit�, come ad esempio nel servizio di parcheggio di autovetture, nell'ormeggio di natanti o nel deposito di bagagli in albergo. Come vedremo, la responsabilit� del depositario pu� variare a seconda dei casi.

Diritti e obblighi del depositario

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In linea generale, il deposito � configurabile solo con riferimento a beni mobili e non, invece, a beni immobili. Il contratto viene in essere con la consegna del bene, e non con il semplice consenso delle parti (contratto reale).

Per espressa previsione normativa (art. 1767 c.c.) il deposito si presume gratuito, sebbene tale presunzione venga meno quando l'onerosit� sia desumibile dall'attivit� professionale svolta dal depositario.

Quest'ultimo � tenuto essenzialmente a due prestazioni: custodire il bene e successivamente restituirlo al depositante.

Canone generale della custodia da deposito � la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.): il depositario, in sostanza, deve fare in modo che il bene non subisca danni e non venga sottratto da terzi, adottando a tale scopo le idonee cautele.

Egli, inoltre, non pu� servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.).

A fronte di tali doveri, il depositario ha diritto di ricevere il relativo compenso, ove pattuito, oltre al rimborso delle spese sostenute (art. 1781 c.c.).

Il deposito in albergo: responsabilit� dell'albergatore

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Come accennato, l'accertamento della responsabilit� del depositario in caso di furto, smarrimento o deterioramento della cosa depositata si atteggia in modo diverso a seconda delle condizioni del deposito e delle sue qualit� professionali.

In particolare, il codice dedica un apposito capo al deposito in albergo, individuando la responsabilit� dell'albergatore con riferimento alle cose che gli siano affidate in custodia dal cliente e, con alcune limitazioni, anche per le cose che il cliente porti con s�.

Questa responsabilit� � presunta; si tratta, quindi, di un caso di responsabilit� aggravata o, secondo alcuni autori, oggettiva.

Tale presunzione pu� essere superata dall'albergatore soltanto dimostrando che il furto o il danno siano dovuti a fatto del cliente, a forza maggiore o a naturale deperimento della cosa.

Si verifica, dunque, un'inversione dell'onere della prova, poich� la colpa dell'albergatore si presume ed � quest'ultimo a doverne dimostrare la mancanza.

Analoga responsabilit� � prevista in capo a chi gestisce i magazzini generali, ritenuto responsabile della conservazione delle merci depositate (art. 1787 c.c.).

Responsabilit� nel deposito: altri casi

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Come detto, l'obbligo di custodia proprio del deposito pu� configurarsi anche come prestazione accessoria nell'ambito di altri contratti atipici, come quello di parcheggio, facendo cos� sorgere una specifica responsabilit� in capo al depositario.

L'accertamento della sussistenza di tale obbligo deve essere compiuto caso per caso. Al riguardo, si sono registrate alcune significative pronunce giurisprudenziali, che aiutano a definire meglio i l imiti della questione.

Ad esempio, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice presenza di un'area di parcheggio a pagamento non � sufficiente a far ritenere in ogni caso sussistente l'obbligo di custodia in capo al gestore: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento (�) non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" � esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto" (Cass. ord. n. 31979/2019, che richiama Cass. SS.UU n. 14319/2011, con cui � stata esclusa la responsabilit� del gestore del parcheggio per il furto dell'auto).

D'altro canto, la stessa Cassazione ha rilevato la responsabilit� del soggetto parcheggiatore quando questi non abbia svolto il proprio compito con la dovuta diligenza (Cass. 22807/14), mentre una pronuncia del Tribunale di Roma ha evidenziato la sussistenza della responsabilit� del gestore di un locale la cui area di parcheggio possedeva evidenti caratteri (ad es. recinzioni) idonei a far presumere l'assunzione dell'obbligo di custodia.

Per un approfondimento sulla responsabilit� ex recepto, v. anche questo nostro interessante articolo.

Il deposito irregolare

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Infine, merita un accenno la figura del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), che si ha quando oggetto del deposito sia una quantit� di denaro o di altre cose fungibili.

In tal caso si verifica il trasferimento di propriet� sulle cose depositate e il depositario � tenuto alla restituzione di altrettanti beni della stessa specie e qualit�.

Al deposito irregolare si applica, per quanto compatibile, la disciplina dettata in materia di mutuo.


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