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Data: 14/06/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Niente assegno di divorzio alla ex: la vicenda[Torna su]
Con l'ordinanza n. 11202/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso avanzato da una ex moglie, che si è vista respingere la domanda per il riconoscimento dell'assegno di divorzio solo perché non è riuscita a dimostrare di averne bisogno perché lavora in nero come collaboratrice domestica. Questo ragionamento però, riafferma la Cassazione, contrasta con quanto sancito dalla SU n. 18287/2020, che nel fornire l'interpretazione dell'art. 5 della legge sul divorzio ha chiarito che ai fini dell'assegno occorre anche tenere conto del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo altresì conto della durata del matrimonio. La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado e nega a una ex moglie l'assegno divorzile perché non è riuscita a dimostrare di non essere indipendente e autosufficiente, in quanto la stessa svolge in nero attività di collaboratrice domestica. Assegno divorzile secondo i criteri delle Sezioni Unite[Torna su]
La donna si rivolge quindi alla Corte di legittimità sollevando diversi motivi di doglianza, tra cui la mancata applicazione da parte della Corte d'Appello dei criteri stabiliti per l'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 dalla SU n. 18287/2020, che valorizza in particolare il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge tenuto conto della durata del matrimonio. Assegno divorzile alla ex che lavora in nero[Torna su]
La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo, previo richiamo del contenuto della SU n. 18287/2020 evocata dalla ex moglie, che valorizza gli aspetti evidenziati dalla donna nel ricorso. La SU n. 18287/2020 infatti enuncia il seguente principio di diritto: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Ne consegue che la Corte d'Appello ha respinto l'istanza della richiedente perché ha tenuto conto solo dell'autosufficienza economica della moglie senza dare rilievo alla funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, come previsto dall'interpretazione fornita dalla Cassazione nella suddetta SU. Leggi anche: - Assegno di divorzio: le precisazioni della Cassazione - Nuovo assegno di divorzio: considerazioni tecniche
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