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Data: 14/06/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Gli interpelli al fisco sul bonus facciate[Torna su]
In virtù della possibile sovrapposizione tra i lavori ammessi al bonus facciate e quelli ammessi agli altri bonus (riqualificazione energetica, patrimoni edilizio, ecc.), l'Agenzia delle Entrate risolve alcuni dubbi in merito ai requisiti necessari con due distinte risposte ad istanze di interpello. Anche l'ente pubblico può beneficiare del bonus facciate[Torna su]
Un ente pubblico si occupa della riqualificazione energetica e non delle strutture di sua proprietà e non, compresi gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Ritenendo di avere diritto al bonus facciate, chiede conferma all'Agenzia delle Entrate se questa agevolazione si applica a tutti i tipi di edifici, a tutti i tipi di contribuenti soggetti alle imposte sui redditi, comprese le persone giuridiche e agli interventi di isolamento termico. Al quesito l'Agenzia delle Entrate fornisce la risposta n. 179/2020 (sotto allegata) ricordando che:
Richiamando la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 chiarisce inoltre che:
Godono quindi della detrazione le persone fisiche "gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)." Per l'imputazione delle spese sostenute nel 2020 imprese individuali, società ed enti commerciali devono fare riferimento al criterio di competenza, tenendo conto delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 senza che incida la data precisa di inizio dei lavori e dei pagamenti. La detrazione spetta a chi detiene o possiede l'immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o di pagamento delle spese, se anteriore all'inizio degli stessi. Dal punto di vista oggettivo la detrazione spetta se si eseguono interventi di recupero o restauro della "facciata esterna" limitatamente alle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi di edifici esistenti o parti degli stessi o su unità immobiliari di ogni categoria catastale, compresi quelli strumentali. Gli interventi che incidono anche dal punto di vista termico o interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare i requisiti del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. Il bonus facciate non è infine cumulabile con le detrazioni previste per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio. Alla luce dei chiarimenti forniti il contribuente istante ha quindi diritto al Bonus facciate. Bonus facciate: l'assimilazione alle zone A e B deve risultare da certificazione urbanistica[Torna su]
L'Istante e altri tre soggetti, intendono eseguire lavori di pulitura e tinteggiatura esterna sul fabbricato in comproprietà, usufruendo del bonus facciate. Costui chiede all'Agenzia se può beneficiare della detrazione, anche se gli edifici sono ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, ritenendo che l'agevolazione spetti solo agli edifici posti nelle zone A e B di cui al DM n. 1444/1968 così come risultante da attestazione redatta da un ingegnere o da un architetto. L'Agenzia con la risposta n. 182/2020 (sotto allegata) chiarisce prima di tutto che il comma 219 art. 1 legge 160/2019 stabilisce l'ambito di applicazione del bonus facciate, "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento." Per rispondere al quesito richiama anche in questo caso la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e il testo dell'art. 2 del DM n. 1444/1968. Circolare in cui si chiarisce che: "la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali" in quanto il DM n. 1444/1968 rappresenta un mero riferimento per i Comuni, ai quali non impone di applicare la suddivisione in zone e la denominazione prevista. Ne consegue che il bonus spetta anche ai detentori e ai possessori di edifici situati in aree che, indipendentemente dalla denominazione, sono assimilabili alle zone A e B individuate nel DM n. 1444/1968 come da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli organi competenti. Erra quindi l'istante nel ritenere di poter usufruire del bonus facciate in base a un'assimilazione certificata da un ingegnere o da un architetto, occorrendo una certificazione urbanistica da cui deve risultare suddetta equipollenza. Leggi anche: - Bonus facciate: serve la certificazione urbanistica? - Bonus facciate: come usufruire dello sconto |
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