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Data: 14/06/2020 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Ritardo aereo causato da passeggero molesto
Un passeggero prenota un volo da Fortaleza a Oslo con coincidenza a Lisbona. Il volo subisce un ritardo di 24 ore, a causa del quale perde la coincidenza da Lisbona a Oslo. Il ritardo è stato causato dalla necessità di sbarcare un passeggero molesto, che durante il volo ha morso un altro passeggero, ne ha aggrediti altri, così come il personale di bordo.
Per il ritardo il passeggero chiede alla compagnia TAP il pagamento della compensazione pecuniaria di 600 euro prevista dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento n. 261/2014 (sotto allegato). La TAP però rigetta la richiesta perché il ritardo è dipeso da una circostanza eccezionale e in ogni caso, l'invio di un altro aereo non avrebbe potuto porre rimedio al ritardo. Le questioni sollevate alla Corte Ue dal Tribunale di Lisbona
Il passeggero però non si arrende e ricorre al Tribunale di Lisbona, che nutrendo dei dubbi sulle giustificazioni addotte dalla compagnia aerea per motivare il rigetto dell'indennizzo, decide di sottoporre alla Corte Ue le seguenti questioni pregiudiziali:
- se la presenza di un passeggero molesto a bordo, che costringe il comandante a dirottare l'aereo verso l'aeroporto più vicino è invocabile come "circostanza eccezionale";
- se una "circostanza eccezionale" che si verifica sul volo di andata rileva al fine di esonerare la compagnia dalla responsabilità per il ritardo del volo di ritorno su cui ha viaggiato il passeggero reclamante;
- se l'impossibilità della compagnia aerea di inviare un altro aereo, visto che la stessa ha un solo volo giornaliero verso la destinazione finale del passeggero la esonera dalla responsabilità, visto che si può ritenere che abbia adottato tutte le misure necessarie.
Il vettore aereo non deve sempre compensare il ritardo
La Corte UE sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Tribunale di Lisbona, nella sentenza 11 giugno 2020 relativa alla causa C 74/19 (sotto allegata), conclude nei termini che si vanno a illustrare.
- Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, 11 febbraio 2004, che contiene regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri a cui viene negato l'imbarco o che subiscono la cancellazione del volo o un ritardo prolungato la norma deve essere interpretata nel senso che "il comportamento molesto di un passeggero che ha fatto sì che il comandante dell'aeromobile dirottasse il volo in questione verso un aeroporto diverso da quello di arrivo, al fine di procedere allo sbarco di tale passeggero e dei suoi bagagli, rientra nella nozione di circostanza eccezionale" a meno che "il vettore aereo operativo abbia contribuito al verificarsi di tale comportamento o abbia omesso di adottare le misure adeguate in considerazione dei segni precursori di un simile comportamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare."
- L'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il vettore, per sottrarsi all'obbligo di compensare con una somma pecuniaria il passeggero che ha subito un ritardo o la cancellazione del volo a causa di una circostanza eccezionale, deve dimostrare il nesso di causa tra la stessa e la cancellazione o il ritardo del volo successivo.
- Sulla terza questione pregiudiziale la Corte Ue precisa che il vettore aereo, se si limita a offrire al passeggero reclamante un volo verso la sua destinazione finale con un volo successivo, che però arriva il giorno successivo rispetto a quello previsto, non è esonerato dalla compensazione a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per rimediare al ritardo (compresa la ricerca di un volo disponibile su un aereo di un'altra compagnia) o che tale operazioni non rappresentassero per lui un sacrificio insopportabile rapportato alle capacità della sua impresa nel momento in cui è insorto quel problema.
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