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Data: 15/06/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Richiesta di presa visione dei documenti del consuntivo condominiale[Torna su]
Nella vicenda portata all'attenzione della Suprema Corte, il Tribunale rigetta l'impugnazione di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto di due condomini. Non soddisfatti impugnano la decisione, ma la Corte d'Appello la rigetta, perché contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti l'amministratore non ha negato loro il diritto di prendere visione dei documenti contabili posti a base del consuntivo. Costui infatti ha fissato un appuntamento ai condomini, che poi ha annullato per problemi di salute, informandoli per tempo. La Corte rileva come prima dell'assemblea fissata a circa una settimana di distanza dall'appuntamento i due non si sono più attivati per prendere visione della documentazione. Non solo, essi hanno disertato l'assemblea condominiale, violando così i doveri di correttezza e buona fede, visto che in quell'occasione avrebbero potuto chiedere un differimento dell'assemblea per prendere visione dei documenti contabili. Il ricorso in Cassazione dei condomini soccombenti[Torna su]
Gli appellanti soccombenti deducono la violazione del diritto di poter prendere visione dei documenti contabili posti a base del conto consuntivo, lamentando la conseguente nullità della delibera assembleare, che ha approvato il rendiconto redatto dall'amministratore, senza avere la possibilità di effettuare le dovute verifiche. Essi inoltre fanno presente che in data 1 febbraio inviavano raccomandata con cui chiedevano di rispettare l'incontro fissato per il 5 del mese, che però saltava perché l'amministratore due giorni dopo inviava loro un telegramma con cui li informava di non poter presenziare all'appuntamento per problemi di salute e che con raccomandata ne sarebbe stato fissato uno successivo, che di fatto non si è tenuto. Per i condomini quindi la Corte ha errato nel ritenere che spettava loro attivarsi per incontrarsi con l'amministratore. Presa visione documenti in buona fede e nel rispetto dell'attività dell'amministratore[Torna su]
La Cassazione con ordinanza n. 10844/2020 rigetta il ricorso dei condomini, affermando che, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata presa visione dei documenti "E' poi certo nell'interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza neppure l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza." La Cassazione giunge a tale conclusione valorizzando in particolare il passaggio della sentenza d'Appello in cui viene messa in evidenza l'inerzia dei condomini, dopo il rinvio dell'incontro per poter visionare i documenti contabili e la mancata partecipazione all'assemblea, in cui avrebbero ben potuto far valere le loro ragioni e chiedere un differimento per esaminare la documentazione che gli occorreva. Leggi anche: - Condomini: il diritto a visionare la documentazione detenuta dall'amministratore - Condominio: i documenti contabili vanno sempre mostrati al richiedente |
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