Data: 17/06/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Agevolazioni prima casa: la vicenda

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L'ordinanza n. 11225/2020 della Cassazione (sotto allegata) accoglie il ricorso di un contribuente con cui contesta la revoca dell'agevolazione prima casa, che contempla il pagamento dell'imposta di registro in misura ridotta. La vicenda processuale ha inizio quando l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate chiede al contribuente il pagamento per intero di detta imposta, in revoca delle agevolazioni prima casa previste. Agevolazione che viene riconosciuta solo alla moglie nella percentuale del 50% perché costei, nel rispetto della legge, ha trasferito nel termine di 18 mesi la sua residenza nel Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione familiare e acquistato in regime di comunione dei beni.

Destinare l'immobile a residenza familiare rileva per le agevolazioni prima casa?

Il contribuente ricorre in sede di Cassazione sollevando un motivo in particolare, che presenta carattere assorbente rispetto al secondo.

In esso evidenzia come la sentenza della Commissione Regionale abbia escluso ai fini del decidere la rilevanza della destinazione dell'immobile acquistato in regime di comunione legale a residenza familiare.

Beneficia delle agevolazioni prima casa anche il coniuge non residente

La Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, ritenendolo fondato in quanto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso."

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