Data: 21/06/2020 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Furto in concorso di un cellulare

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La Cassazione nella sentenza n. 17532/2020 (sotto allegata) affronta il tema della volontà punitiva della querela e che cosa accade se è assente.

La vicenda processuale ha inizio quando il giudice di primo grado condanna l'imputata per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art 625 c.p. co. 7. L'imputata è accusata di essersi impossessata, agendo in concorso con altri, di un telefono cellulare IPHONE 4S, sottraendolo alla persona offesa che lo custodiva all'interno della propria borsa, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto di sua proprietà, parcheggiata su una via pubblica. La Corte d'Appello adita modifica la sentenza escludendo il ricorso della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 7.

Condizione di procedibilità assente

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Il difensore dell'imputata ricorre in Cassazione lamentando un unico motivo di doglianza, ossia inosservanza ed erronea applicazione dell'art 529 c.p.p. per quanto riguarda la sussistenza della condizione di punibilità e la mancata motivazione sul punto. Per il legale infatti la persona offesa, nel momento in cui ha denunciato il furto non ha manifestato alcuna volontà punitiva nei confronti dell'imputata, come richiesto dalla norma.

L'assenza di querela impedisce all'azione penale di procedere

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore dell'imputata perché fondato. In effetti la Corte d'Appello non ha accertato la volontà della persona offesa di perseguire il reato nel momento in cui ha presentato la denuncia.

Del resto la Corte ricorda che secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità "pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali, tuttavia, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole ai fini della validità della querela, debba emergere chiaramente, non essendo consentito rinvenire, nel mero atto di denuncia in sé considerato, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato."

La sentenza quindi va annullata perché l'azione penale per il reato di furto, procedibile a querela della persona offesa, non poteva essere proseguita proprio per la carenza di questo istituto.

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