Data: 16/06/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Punzo

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

[Torna su]

Il trittico di norme costituito dagli artt. 471-472-473, individua specifiche categorie di soggetti per i quali la forma di accettazione con beneficio d'inventario rappresenti l'unico modo possibile di acquisire la qualità di erede. Lo scopo di queste norme è quello di fornire a soggetti ritenuti meritevoli di tutela un utile strumento per proteggere il rispettivo patrimonio da masse ereditarie con importanti passività.

La necessità di tutela di questi soggetti è avvertita in maniera così forte da rendere nulla, e non solamente annullabile, ogni altra forma di accettazione che si traduca in accettazione pura e semplice e determini confusione tra patrimonio del de cuius e del chiamato.

Per quanto attiene ai soggetti limitatamente capaci, l'art. 472 c.c. così recita "I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394."

La norma riprende quindi la struttura delle altre due disposizioni sopra richiamate e possono qui trovare spazio, con le dovute differenze, le considerazioni formulate in relazione all'accettazione dell'eredità da parte di minori e interdetti. In particolare, abbiamo approfondito i temi relativi agli incapaci, all'accettazione in generale e all'obbligatorietà del beneficio di inventario in commento all'art. 471.

Soggetti con limitata capacità di agire

[Torna su]

Ritornando al contenuto dell'art. 472, vediamo cosa caratterizza nello specifico la disciplina disegnata dal Codice civile per l'accettazione dell'eredità da parte di minori emancipati e inabilitati rispetto ai soggetti assolutamente incapaci.

Il discorso non può che partire dal richiamo operato dalla norma in esame all'art. 394, rubricato "Capacità dell'emancipato". Questa disposizione definisce gli spazi entro cui il minore emancipato può esercitare la propria capacità di agire in maniera autonoma o, diversamente, con l'assistenza di un curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'assoggettamento dell'inabilitato alla medesima disciplina avviene ad opera dell'art. 424 che estende le disposizioni sulla curatela dei minori emancipati anche agli inabilitati.

A seconda del tipo di atto posto in essere, l'art. 394 prevede diverse procedure di esercizio della capacità di agire da parte dei soggetti limitatamente capaci; avremo così nello specifico le seguenti situazioni:

- vengono compiuti autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione;

- necessitano della sola assistenza del curatore la riscossione dei capitali (purché destinati ad un idoneo impiego) e la partecipazione ad un giudizio come attore o convenuto;

- gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono oltre al consenso del curatore anche l'autorizzazione del giudice tutelare;

- gli atti dispositivi di cui all'art. 375, qualora il curatore non sia il genitore, richiedono invece l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare e il consenso del curatore.

L'accettazione dell'eredità rientra tra gli atti di amministrazione straordinaria e richiede pertanto l'assenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza di tale autorizzazione l'accettazione è non già priva di effetti ma annullabile ex art. 396 con azione proposta dal minore stesso, dai suoi eredi o aventi causa.

Emancipato autorizzato all'esercizio dell'attività di impresa

[Torna su]

La necessaria autorizzazione del giudice tutelare affinché l'accettazione ex art. 472 possa essere pienamente valida, trova un'eccezione con la posizione del minore emancipato autorizzato dal tribunale all'esercizio di un'impresa.

L'art. 397 cc. prevede che il tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, possa autorizzare l'emancipato ad esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore.

Ciò che maggiormente rileva in questa sede è l'ultimo comma dell'art. 397 che testualmente recita "Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa."

La conseguenza immediata su quanto disposto dall'art. 472 è che, fermo restando l'obbligo del beneficio d'inventario per l'accettazione, il compimento di questo atto potrà essere fatto dal solo emancipato in maniera autonoma senza l'autorizzazione del giudice tutelare né l'assistenza del curatore.


Tutte le notizie