Data: 17/06/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Punzo

Eredità a persone giuridiche ed enti non riconosciuti: l'art. 473 c.c.

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Nelle disposizioni generali sulle successioni il Capo II, rubricato "Della capacità di succedere", contiene un solo articolo, il 462, e fa riferimento alle sole persone fisiche. Tuttavia, anche se non espressamente prevista, non risulta in alcun modo dubbia la possibilità per persone giuridiche ed enti non riconosciuti di acquisire la qualità di erede.

Lo si desume chiaramente dall'art. 473 cc. ai sensi del quale "1. L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. 2. Il presente articolo non si applica alle società".

Accettazione eredità con beneficio d'inventario

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Questa norma è collocata all'interno di un gruppo costituito anche dagli artt. 471 e 472. Queste disposizioni sono poste a tutela del patrimonio di determinati soggetti ritenuti deboli o comune meritevoli di una particolare forma di protezione dal rischio di subire sul proprio patrimonio le conseguenze negative di una cosiddetta damnosa hereditas.

Accettare l'eredità esclusivamente con il beneficio d'inventario consente ai soggetti cui è devoluta di tenere distinti il proprio patrimonio da quello del de cuius e limitare intra vires la responsabilità per le obbligazioni ereditarie.

Per incapaci, persone giuridiche, escluse le società, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti questa modalità di accettazione è la sola possibile. La prima e più immediata conseguenza è che ogni altra forma di accettazione pura e semplice non può trovare spazio risultando in un atto nullo, se non addirittura inesistente secondo alcuni.

Esclusione delle società

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Il secondo comma dall'art. 473 esclude espressamente le società dall'ambito di applicazione dell'obbligo di beneficio di inventario. Questi soggetti sono, infatti, strutturalmente esposti sul piano patrimoniale al rischio di impresa per cui non rientrano nel novero di coloro che necessitano di una tutela particolare tale da imporre una forma prudenziale di accettazione dell'eredità.

Gli enti non societari, infatti, devono avere un patrimonio che sia adeguato allo scopo perseguito e a tutela di tale aspetto si pone il primo comma dell'art. 473. Questa caratteristica non è, invece, attribuibile alle società che restano, dunque, capaci di ereditare e libere di scegliere tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario.

Decadenza dal beneficio d'inventario

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L'accettazione con beneficio d'inventario è un atto complesso che si compone della dichiarazione di cui all'art. 484 co. 1 e della redazione dell'inventario. Si tratta di due elementi coessenziali per l'effettiva realizzazione della fattispecie. In particolare l'inventario deve essere effettuato in tempi piuttosto ristretti o in mancanza chi ha reso la dichiarazione verrà considerato erede puro e semplice.

Non si tratta di una vera e propria decadenza dal beneficio come quella che si verifica ai sensi degli artt. 493, 494 ecc. ma semplicemente, mancando un elemento costitutivo essenziale, la fattispecie qui non si è mai realizzata e, dunque, non vi è stata alcuna accettazione con beneficio d'inventario.

Queste considerazioni ci mettono di fronte al problema di comprendere cosa accada alle persone giuridiche diverse dalle società, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti qualora l'inventario non venga redatto nei termini di legge previsti. L'art. 473 esclude in maniera assoluta ogni forma di accettazione pura e semplice per cui alla mancata redazione dell'inventario non può che ricollegarsi il mancato perfezionamento della fattispecie dell'accettazione, che pertanto si ha come mai avvenuta.

La giurisprudenza

Per lungo tempo la tesi dominante in giurisprudenza, anche di legittimità, è stata nel senso di ritenere che il mancato perfezionamento della fattispecie progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario consumasse in un certo qual modo il potere di accettare l'eredità con la conseguenza che il chiamato che non avesse redatto l'inventario nei termini previsti non solo non sarebbe divenuto erede ma avrebbe perso anche la possibilità di diventarlo successivamente con una nuova dichiarazione e un valido inventario.

Questo orientamento è mutato ed è oggi pacifico che "una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge - la persona giuridica in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva [...] il diritto di accettare l'eredità" (cfr. tra le altre, Cass. n. 14442/2019).

Fondazioni costituite per testamento

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Fattispecie di rilievo rispetto al dettato dell'art. 473 sono rappresentate dalle fondazioni costituite per testamento. In particolare, l'ipotesi in cui il de cuius, oltre a prevedere la costituzione della fondazione, nomina anche l'ente proprio erede universale. Si pone immediatamente la questione di stabilire quale siano le forme di accettazione consentite e se valga anche in questo caso l'obbligo di beneficio di inventario.

Il punto è stato risolto dalla Cassazione con la storica sentenza n. 24813/2008 con la quale ha affermato che non sussiste per questi enti l'obbligo di accettazione con beneficio d'inventario. La Corte è giunta a questa conclusione sulla base della considerazione che l'ente non è ancora costituito e con esso il suo patrimonio. Quest'ultimo è destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente e non può, pertanto, confondersi con quello del "de cuius".


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